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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30983/2026 del 12/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva confermato la condanna per diversi reati di falso e truffa, dichiarato la prescrizione di alcune condotte e assolto l'imputato per il capo 22), rideterminando la pena. I motivi di ricorso erano quattro: 1) deduzione di intervenuta prescrizione del reato di cui al capo 6), sostenendo che non dovessero applicarsi le sospensioni del termine prescrizionale previste dalla legge n. 103 del 2017 perché più sfavorevoli; 2) censura per mancata applicazione del criterio di cui all'art. 129, comma 2, c.p.p. rispetto ai reati già dichiarati estinti per prescrizione, assumendo che gli atti avrebbero imposto una pronuncia più favorevole; 3) doglianza sull'entità della pena, ritenuta eccessiva; 4) eccezione di maturazione della prescrizione per i reati di cui ai capi 12 e 13 dopo la sentenza di appello, con richiesta di declaratoria in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che il reato del capo 6) era stato commesso il 3 maggio 2018, dunque nel periodo di vigenza della legge n. 103 del 2017, secondo i principi richiamati dalle Sezioni Unite Polichetti e dalla Corte costituzionale. Ha reputato generico il secondo motivo, perché non indicava quali elementi avrebbero reso evidente l'innocenza dell'imputato nonostante i rilievi di responsabilità già affermati in primo grado. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo in quanto attinente al trattamento sanzionatorio, adeguatamente motivato dal giudice di merito. Ha infine ritenuto manifestamente infondato il quarto motivo, precisando che l'inammissibilità del ricorso impedisce la formazione di un valido rapporto di impugnazione e quindi preclude la declaratoria della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 129, comma 2, c.p.p.

    La possibilità di proscioglimento nel merito per i reati estinti richiede che dagli atti emerga in modo evidente l'innocenza dell'imputato; in mancanza di specifica indicazione di elementi decisivi, la censura è generica.

  • legge n. 103 del 2017

    Le sospensioni della prescrizione previste dalla legge si applicano al reato commesso nel periodo di sua vigenza, secondo i principi richiamati dalla giurisprudenza di legittimità e costituzionale.

  • Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, DL, Rv. 217266

    L'inammissibilità del ricorso per cassazione impedisce la formazione di un valido rapporto di impugnazione e preclude la dichiarazione della prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.

  • Sezioni Unite Polichetti, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Rv. 288175 - 01

    È richiamato a sostegno dell'applicabilità delle sospensioni della prescrizione previste dalla legge n. 103 del 2017 per i reati commessi nel relativo arco temporale.

  • Corte costituzionale n. 38 del 2026

    È richiamata quale ulteriore conferma della disciplina applicabile alla prescrizione nel periodo di vigenza della legge n. 103 del 2017.

Massime di principio

  • Il motivo con cui si deduce la prescrizione deve confrontarsi con il periodo di commissione del reato e con la disciplina temporale effettivamente vigente, non potendo escludersi l'applicazione delle sospensioni solo perché astrattamente più sfavorevoli.
  • Nel giudizio di legittimità, la richiesta di proscioglimento ex art. 129, comma 2, c.p.p. è scrutinabile solo se il ricorrente indica elementi specifici e incontrovertibili che rendano evidente l'innocenza, non essendo sufficiente una deduzione meramente assertiva o generica.
  • Le doglianze sulla misura della pena sono inammissibili quando si risolvono in una contestazione di merito priva di specifiche carenze logiche o giuridiche della motivazione della sentenza impugnata.
  • Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, non si instaura un valido rapporto di impugnazione e non può essere dichiarata la prescrizione eventualmente maturata dopo la decisione impugnata.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reatoNullità processuale

Testo integrale

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