Cassazione Penale, Sentenza n. 8285/2022 del 09/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva respinto la richiesta di restituzione/annullamento del sequestro probatorio (decreto del 24 marzo 2021) relativo a documentazione e supporti informatici rinvenuti nell'abitazione dell'indagato. Il ricorrente deduce: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla pertinenzialità dei beni sequestrati, lamentando che molti documenti e dispositivi non erano connessi ai reati contestati e risultavano riferibili alla moglie o a terzi; 2) nullità del decreto per mancata specifica motivazione sulle esigenze probatorie, perché il Tribunale avrebbe ritenuto apoditticamente esistenti tali esigenze senza adeguata specificazione; 3) violazione del principio di proporzionalità e difetto di motivazione relativamente all'acquisizione/limitazione dei supporti informatici, contestando l'ampiezza del sequestro rispetto alle esigenze investigative.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, per parte per genericità e per parte perché formulato con motivi non consentiti. Ha ritenuto che il ricorrente non avesse specificato il materiale di cui si doleva e non si fosse confrontato con le motivazioni del Tribunale (che aveva osservato, fra l'altro, che l'indagato non è legittimato a dolersi del sequestro di beni asseritamente di proprietà della moglie). La Corte ha inoltre ritenuto adeguata la motivazione del Tribunale in ordine alla possibile pertinenzialità dei supporti informatici e della documentazione contabile, considerata la modalità dell'indagine (dirottamento incassi su conti esteri, falsificazione pratiche, uso di strumenti informatici). Sul punto della proporzionalità è stato affermato che è ammissibile il sequestro esteso di intere categorie di beni per materiale informatico, purché non meramente esplorativo e che sia possibile poi procedere alla selezione delle cose pertinenti; la necessità di un sequestro esteso deve essere motivata in relazione al tipo di reato, al ruolo dell'intestatario dei beni e alla difficoltà di individuare ex ante l'oggetto. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende. Sentenza della Corte di Cassazione, sez. pen., 13 gennaio 2022.
Norme richiamate
L'art. 253 cod. proc. pen. impone all'autorità giudiziaria un onere motivazionale specifico e ancorato alla fattispecie circa la pertinenzialità delle cose sequestrate e le esigenze probatorie; la Corte qui richiama tale principio ma ritiene che il Tribunale abbia fornito motivazione adeguata in senso concreto
Giurisprudenza della Corte di Cassazione, Sez. 2, sent. n. 39187/2021
Affermata la necessità che il decreto di sequestro indichi il nesso di derivazione e pertinenza; tuttavia la Cassazione segnala orientamenti secondo cui è sufficiente la possibilità configurabile di un rapporto di pertinenzialità per legittimare il sequestro in prima fase
Giurisprudenza della Corte di Cassazione, Sez. 6, sent. n. 34265/2020
Consente l'acquisizione estesa di intere categorie di beni informatici con successiva selezione delle singole 'res' utili all'accertamento, purché il sequestro non sia meramente esplorativo e sia motivato in relazione al tipo di reato, al ruolo del titolare dei beni e alla difficoltà di individuare ex ante l'oggetto
Massime di principio
- Un'impugnazione del sequestro probatorio deve indicare con precisione il materiale contestato: censure generiche sulla motivazione sono spesso inammissibili
- Il ricorrente non può lamentarsi dell'avvenuto sequestro di beni formalmente intestati a terzi (es. coniuge) se non dimostra la sua titolarità o un interesse concreto alla restituzione
- Per i supporti informatici è ammessa la misura estesa (acquisizione indiscriminata di categorie di beni) se giustificata dal tipo di reato e dalla difficoltà di identificare ex ante i file pertinenti; dopo l'acquisizione va operata una selezione mirata per rispettare il principio di proporzionalità
- La Corte richiede che l'autorità che dispone il sequestro fornisca una motivazione ancorata alla fattispecie concreta sulle esigenze probatorie e sul nesso di pertinenzialità, ma una plausibile possibilità di pertinenzialità può essere sufficiente nella fase iniziale delle indagini
- Impostare il ricorso limitandosi a ripetere censure già espresse senza confrontarsi con le motivazioni del giudice di merito espone al vizio di genericità e all'inammissibilità
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