Cassazione Civile, Ordinanza n. 17696/2023 del 20/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionisti)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto da due architetti per il pagamento del saldo delle competenze professionali relative alla progettazione e direzione dei lavori di uno stabilimento vinicolo. La società committente sosteneva che vi fosse stato un accordo per limitare il compenso entro l'importo del progetto finanziato e chiedeva anche il risarcimento dei danni per asseriti errori di progettazione e di direzione lavori. Il Tribunale aveva riconosciuto solo in parte il credito professionale e aveva compensato il danno accertato con il maggior credito dei professionisti. La Corte d'appello, in riforma parziale, aveva ridotto ulteriormente la somma dovuta, ritenendo necessaria una prova rigorosa delle spese accessorie richieste a rimborso e non sufficienti gli elementi presuntivi valorizzati dal c.t.u. e dal Tribunale. I professionisti hanno quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione delle norme sulla tariffa professionale degli ingegneri e architetti, sostenendo che, in assenza di accordo sul forfait, la misura del compenso accessorio conglobato fosse comunque determinabile dal Consiglio dell'Ordine entro il limite massimo previsto; 2) violazione delle stesse norme per avere la Corte d'appello richiesto la prova specifica del quantum delle spese, nonostante il rimborso fosse forfettario, e per non avere considerato la distanza tra cantiere e residenza professionale come giustificazione sufficiente delle spese di trasferta.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, ritenendoli congiuntamente fondati. Ha affermato che, in tema di competenze professionali di ingegneri e architetti, il conglobamento forfettario dei compensi accessori è ammesso entro il limite massimo di legge e, se vi è rimborso forfettario, il professionista deve provare l'esistenza dell'esborso, non il suo esatto ammontare. La Corte d'appello non si era attenuta a tali principi perché aveva richiesto una prova rigorosa del quantum e non aveva valutato la rilevanza delle spese di viaggio e della distanza tra il cantiere e il luogo di residenza dei professionisti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 13, comma 1, l. 2 marzo 1949, n. 143
art. 13, secondo comma della l.143/1949
Gli onorari a percentuale comprendono le spese di ufficio, mentre le prestazioni accessorie sono dovute a parte; il professionista può tuttavia conglobare i compensi accessori in misura forfettaria entro il limite massimo previsto.
art. 13, comma 2, l. 2 marzo 1949, n. 143
art. 13, secondo comma della l.143/1949
Il conglobamento dei compensi accessori è possibile d'accordo con il committente e non può superare il 60% degli onorari a percentuale; in caso di disaccordo, la misura è determinata dal Consiglio dell'Ordine.
articolo unico l. 4 marzo 1958, n. 143
dell'articolo unico della legge 143/1958
Richiamato insieme alla disciplina tariffaria per regolare le competenze professionali degli ingegneri e architetti.
art. 5 d.m. 21 agosto 1958
dell'art. 5 del d.m. 21 agosto 1958
In caso di disaccordo con il committente, la percentuale del conglobamento forfettario è determinata dal Consiglio dell'Ordine entro il limite massimo consentito.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
in relazione all’art. 360 comma I n. 3 cod. proc. civ.
Censura per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
in relazione all’art. 360 comma I n. 3 e 5 cod. proc. civ.
Censura relativa all'omesso o insufficiente esame della valutazione delle spese e degli elementi presuntivi.
Massime di principio
- Nei compensi professionali di ingegneri e architetti, il rimborso forfettario dei compensi accessori non richiede la prova rigorosa del loro esatto importo: è sufficiente dimostrare che l'esborso sia effettivamente avvenuto.
- Il conglobamento dei compensi accessori non opera automaticamente per il solo fatto della prestazione professionale: deve trovare giustificazione nelle spese accessorie concretamente sostenute e nella disciplina tariffaria applicabile.
- In tema di spese forfettarie conglobate, la valutazione giudiziale deve concentrarsi sull'idoneità degli elementi allegati a sorreggere il rimborso entro i limiti tariffari, non sulla prova analitica del quantum.
- Quando la documentazione o gli elementi presuntivi indicano spese di trasferta, come quelle di viaggio o alloggio, il giudice deve valutarne la rilevanza ai fini del rimborso forfettario, senza pretendere una prova puntuale dell'importo di ogni singola voce.
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