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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06457/2023 del 03/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasce da un ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. proposto da un imprenditore per ottenere la ristampa e distribuzione dell'informazione relativa alla propria utenza nell'elenco telefonico, nonché, nel successivo giudizio di merito, il risarcimento dei danni per la mancata pubblicazione della ditta nell'elenco. Il tribunale aveva riconosciuto un risarcimento di oltre 26.000 euro. In appello la società di telecomunicazioni aveva contestato, tra l'altro, la validità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di merito, sostenendo che non fosse stata eseguita nei modi previsti dall'art. 145 c.p.c. e che, essendo la procura rilasciata nel procedimento cautelare limitata a tale fase, l'atto non potesse essere notificato al difensore costituito nel cautelare. Deduceva inoltre il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, l'assenza di inadempimento e la carenza di prova del danno. La Corte d'appello aveva rigettato il gravame. In Cassazione la società ha proposto due motivi: il primo, per violazione degli artt. 111 e 24 Cost. e degli artt. 145 e 161 c.p.c., sulla nullità/inesistenza della notificazione dell'atto di citazione e del giudizio di primo grado; il secondo, sulla quantificazione del danno, assumendo che fosse stata calcolata sul fatturato e non sull'utile netto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo nulla la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di merito perché effettuata presso il difensore costituito nel procedimento cautelare, ma in presenza di una procura espressamente limitata al "giudizio di cui al presente atto", cioè alla fase cautelare/reclamo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa al Tribunale di Potenza, competente quale giudice di rinvio, per un nuovo esame della controversia; il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il giudice di rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 700 c.p.c.

    Richiamato quale base del procedimento cautelare originario, distinto dal successivo giudizio di merito.

  • art. 669 terdecies c.p.c.

    Indicato come fase di reclamo nel procedimento cautelare, rispetto alla quale era stata rilasciata la procura.

  • art. 669 octies c.p.c.

    Richiamato per affermare l'autonomia tra procedimento cautelare e giudizio di merito, rafforzata dalle riforme legislative.

  • art. 145 c.p.c.

    Norma evocata dalla ricorrente per sostenere che la notificazione dell'atto introduttivo del merito dovesse essere eseguita alla società secondo le forme previste per le persone giuridiche.

  • art. 161 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso come parametro della dedotta nullità del giudizio e della sentenza per vizio della notificazione.

  • art. 111 Cost.

    Invocato insieme al principio del giusto processo a fondamento della censura sulla mancata partecipazione della società al giudizio di merito.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato in relazione al diritto di difesa, asseritamente leso dalla notificazione invalida.

  • art. 380 bis.l. c.p.c.

    Indica la forma di trattazione camerale del ricorso in Cassazione.

  • art. 383, 3° co. c.p.c.

    Usato per disporre la cassazione con rinvio al giudice territorialmente competente dopo la soppressione del tribunale originario.

Massime di principio

  • Quando l'atto introduttivo del giudizio di merito successivo a un procedimento cautelare viene notificato presso il difensore che ha assistito la parte nella fase cautelare, la validità della notificazione dipende dal contenuto della procura: essa è efficace anche per il merito solo se dal testo della procura risulta in modo non equivoco l'estensione del mandato oltre la fase cautelare.
  • Se la procura alle liti contiene un'espressa limitazione al "giudizio di cui al presente atto" o formula equivalente, tale limitazione vincola anche l'elezione di domicilio ad essa accessoria, che resta circoscritta alla fase cautelare o di reclamo.
  • La presenza, nella procura, di facoltà difensive ampie come chiamata di terzi o domanda riconvenzionale non è sufficiente, da sola, a superare un chiaro dato testuale che delimiti il mandato a un solo procedimento, soprattutto quando tali facoltà possono essere esercitate anche nel cautelare.
  • In caso di eccezione di nullità della notificazione, grava su chi ha effettuato la notificazione l'onere di dimostrare che la procura della controparte fosse valida anche per il successivo giudizio di merito.
  • L'autonomia tra procedimento cautelare e giudizio di merito impedisce di presumere automaticamente la permanenza del mandato difensivo conferito nella fase cautelare oltre quella fase.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProcedimenti cautelariNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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