Sentenza n. 281/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della Sentenza del Tribunale di Bologna n. 586/2024 pubblicata il 15/05/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna n. 586/2024, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (parte vittoriosa)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Bologna n. 586/2024, pubblicata il 15 maggio 2024 e passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria l'11 febbraio 2025. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione, ma l'Amministrazione è rimasta inadempiente. Il Ministero intimato non si è costituito in giudizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, rilevando la perdurante inadempienza dell'Amministrazione rispetto a una sentenza definitiva passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico Regionale per l'Emilia Romagna di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della decisione, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. In caso di ulteriore inadempimento, su istanza della ricorrente, dovrà intervenire in sostituzione dell'Amministrazione, entro i successivi 90 giorni, il commissario ad acta nominato preventivamente nel Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna o in un funzionario da lui delegato, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione delle spese in favore dei difensori.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata quale base normativa dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di adottare misure sostitutive, inclusa la nomina del commissario ad acta.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è fondata quando una sentenza passata in giudicato non sia stata eseguita dall'amministrazione, purché sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione dopo la notificazione della decisione.
- In presenza di perdurante inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni del giudicato entro un termine assegnato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza della parte vittoriosa in caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione, fissando anche il termine per l'attività sostitutiva.
- Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza quando l'amministrazione, rimasta inadempiente, non abbia dato esecuzione al giudicato.
Come è indicizzato
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