Cassazione Penale, Ordinanza n. 09547/2025 del 07/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente, quale legale rappresentante e socia di una società, ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua condanna per i reati tributari di cui agli artt. 4 e 10 del d.lgs. 74/2000. Con il primo motivo ha denunciato vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al reato di dichiarazione infedele, sostenendo che l'affermazione di responsabilità si basasse su mere presunzioni. Con il secondo motivo ha dedotto difetto di motivazione quanto al reato di occultamento o distruzione di documenti contabili, contestando la ricostruzione secondo cui la documentazione fosse stata occultata o distrutta. Con il terzo motivo ha censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure della ricorrente mirassero, in sostanza, a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio e delle emergenze istruttorie già esaminate dai giudici di merito, operazione non consentita in sede di legittimità. Quanto all'art. 4 d.lgs. 74/2000, ha valorizzato la motivazione della Corte territoriale, secondo cui i ricavi non dichiarati risultavano da prelevamenti dal conto corrente non registrati nelle scritture contabili e privi di indicazione del beneficiario, con accertamento ritenuto certo e documentalmente provato, non fondato su presunzioni. Quanto all'art. 10 d.lgs. 74/2000, ha richiamato la valutazione del giudice di merito circa il rifiuto di consegnare la contabilità al funzionario dell'Agenzia delle entrate nonostante i solleciti, con conseguente occultamento o distruzione della documentazione. Sul diniego delle attenuanti generiche, ha ribadito che esse richiedono elementi positivi e che la loro mancanza legittima il rigetto. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
il reato è ritenuto integrato sulla base di ricavi non indicati nelle dichiarazioni fiscali obbligatorie, accertati documentalmente tramite prelevamenti bancari non registrati e privi di giustificazione del beneficiario; non è richiesto il ricorso a mere presunzioni se il dato fattuale risulta provato.
integra la fattispecie la condotta di occultamento o distruzione della documentazione contabile, desunta dal rifiuto reiterato di consegnarla all'organo accertatore nonostante i solleciti, quando la documentazione esista ma non venga resa disponibile.
in caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per escludere che vi fosse assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, con conseguente applicazione della sanzione pecuniaria.
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021
le circostanze attenuanti generiche non costituiscono un diritto automatico e il loro diniego può essere motivato con l'assenza di elementi positivi favorevoli all'imputato.
Sez. 1, n. 3529 del 1993
precedente conforme richiamato per il principio secondo cui il riconoscimento delle attenuanti generiche richiede elementi positivi.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito e delle emergenze istruttorie, quando la sentenza impugnata presenti motivazione congrua e immune da manifeste illogicità.
- L'accertamento dei ricavi non dichiarati può essere ritenuto documentalmente provato quando sia fondato su movimentazioni bancarie non contabilizzate e non giustificate quanto al beneficiario, senza che ciò si riduca necessariamente a una mera presunzione.
- Ai fini del reato di occultamento o distruzione di documenti contabili, è sufficiente valorizzare il rifiuto reiterato di esibire la documentazione all'organo accertatore, ove risulti che la documentazione esisteva ma non è stata resa disponibile.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice evidenzi l'assenza di elementi positivi di segno favorevole, poiché tali attenuanti non spettano automaticamente in mancanza di elementi negativi.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende, salvo che emerga assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 7 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09482/2025 del 07/03/2025
- ordinanza_penale · 7 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09495/2025 del 07/03/2025
- ordinanza_penale · 7 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09496/2025 del 07/03/2025
- ordinanza_penale · 7 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09499/2025 del 07/03/2025
- ordinanza_penale · 7 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09500/2025 del 07/03/2025
- ordinanza_penale · 7 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09501/2025 del 07/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →