Ordinanza n. 1888/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione, del permesso di costruire in sanatoria n. 1288 rilasciato al controinteressato in data 17.04.2026, del parere n. 59 del 06.03.2026 e successiva nota prot. n. 9407 del 16.3.2026 e di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ivi incluso il parere prot. n. 27510 del 26.03.2026 dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente - Comando Corpo Forestale - Servizio 14 Ispettorato Ripartimentale di Ragusa; del provvedimento di diniego di accesso agli atti del 17/4/2026 prot. 0013334 dell’area 3 del Comune di Comiso notificato in data 22.04.2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: permesso di costruire in sanatoria, pareri amministrativi connessi e diniego di accesso alla dichiarazione resa dal richiedente
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, un permesso di costruire in sanatoria rilasciato dal Comune di Comiso a un controinteressato, nonché i pareri e gli atti connessi, compreso un parere del Corpo Forestale regionale. Hanno inoltre impugnato il diniego di accesso agli atti adottato dal Comune. Nel corso della camera di consiglio è emerso che il permesso di costruire dà atto di una dichiarazione resa dal richiedente presso il Comune il 16 dicembre 2025. I ricorrenti hanno interesse a conoscere tale documento e a dedurre anche alla luce del suo contenuto, chiedendone il deposito ai sensi dell'art. 116, secondo comma, c.p.a.
La decisione
Il TAR non ha deciso l'istanza cautelare, rinviandola alla camera di consiglio del 9 luglio 2026, ritenendo necessario consentire ai ricorrenti di articolare le proprie deduzioni anche sulla base della dichiarazione del 16 dicembre 2025. Ha ritenuto manifestamente fondata la richiesta di accesso a tale documento e ha ordinato al Comune di Comiso di depositarlo entro il termine di legge, in vista della successiva camera di consiglio. La decisione sul merito dell'impugnazione e sulla sospensione cautelare è quindi rimasta impregiudicata.
Norme richiamate
la richiesta dei ricorrenti di accedere a tale dichiarazione ai sensi dell’art. 116, secondo comma, c.p.a. appare manifestamente fondata
La disposizione consente al giudice amministrativo di provvedere sulla domanda di accesso nel corso del giudizio; nel caso concreto, il TAR ha ritenuto manifestamente fondata la richiesta di conoscere la dichiarazione richiamata nel permesso di costruire e ne ha disposto il deposito da parte del Comune.
Massime di principio
- Quando il provvedimento impugnato richiama una dichiarazione acquisita dall'amministrazione e tale documento può incidere sulle deduzioni del ricorrente, il giudice può ordinarne il deposito nel giudizio, anche contestualmente alla trattazione della domanda di accesso proposta ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a.
- Se la conoscenza di un documento amministrativo richiamato nell'atto impugnato è necessaria per consentire al ricorrente di articolare compiutamente le proprie censure, la decisione sull'istanza cautelare può essere rinviata a una successiva camera di consiglio, previa acquisizione del documento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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