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Sentenza

Sentenza del 03/11/2016 n. 22213 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli eredi hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Bari che aveva confermato l'estinzione del giudizio per tardiva riassunzione. Hanno contestato la validità della comunicazione di cancelleria, sostenendo che fosse stata consegnata a un avvocato che non era collega di studio del procuratore domiciliatario e che la relata non riportasse le generalità complete del consegnatario. Hanno inoltre denunciato l'omessa motivazione sulla documentazione prodotta per dimostrare che il consegnatario non fosse collega del domiciliatario.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti e tre i motivi: i primi e il terzo perché i quesiti di diritto erano generici e astratti, privi degli elementi della fattispecie concreta e dell'indicazione delle regole applicata e applicanda; il secondo perché mancava il necessario momento di sintesi che identificasse il fatto controverso e il nesso tra la lacuna motivazionale denunciata e la decisione. Il ricorso è stato quindi rigettato per inammissibilità, senza esame nel merito della validità della notifica. Gli eredi sono stati condannati a pagare le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 2.500 euro, oltre eventuali spese prenotate a debito e accessori. La decisione impugnata della Corte d'Appello di Bari, che aveva confermato l'estinzione per tardiva riassunzione, è rimasta ferma.

Norme richiamate

  • Art. 366-bis c.p.c.

    il quesito di diritto che a mente dell'art. 366-bis c.p.c., in allora vigente, deve concludere l'esposizione del motivo ove si denunci una violazione o una falsa applicazione di legge da parte del giudice a quo, dovendo assolvere alla funzione di integrare "il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l'enunciazione del principio giuridico generale" non può essere meramente generico e teorico, "ma deve essere calato nella fattispecie concreta"

    Per i ricorsi soggetti alla disciplina allora vigente, il quesito di diritto doveva collegare il caso concreto al principio generale, esponendo i fatti rilevanti, la regola applicata e quella che si riteneva corretta; la sua mancanza o genericità comportava l'inammissibilità del motivo.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    anche nel caso previsto dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione, sintetica ed autonoma, del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assuma omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione

    La censura motivazionale deve individuare con chiarezza il fatto controverso oppure spiegare perché l'insufficienza dedotta renda la motivazione inidonea a sostenere la decisione, mediante un momento di sintesi autonomo e puntuale; in difetto, il motivo è inammissibile.

  • Art. 139 c.p.c.

    La disposizione è richiamata dai ricorrenti per contestare la consegna della notifica, ma la Corte non ne esamina l'interpretazione nel merito, poiché il relativo motivo è inammissibile per inadeguatezza del quesito di diritto.

  • Artt. 148 e 160 c.p.c.

    Le norme sono invocate dai ricorrenti in relazione alle indicazioni della relata e all'identificazione del consegnatario. La Corte non decide la questione sostanziale, perché il motivo è inammissibile per la genericità del quesito.

  • Art. 331 c.p.c.

    La norma è richiamata in relazione all'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; il provvedimento non sviluppa un'interpretazione ulteriore della disposizione.

Massime di principio

  • Nel regime processuale applicabile al caso, il quesito di diritto in cassazione non poteva limitarsi a chiedere una risposta astratta sulla corretta interpretazione di una norma: doveva confrontarsi con i fatti accertati, con la regola applicata dal giudice e con quella proposta dal ricorrente.
  • La denuncia di omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione richiedeva un'indicazione sintetica e autonoma del fatto controverso e della sua rilevanza decisiva; la mera affermazione che il giudice non abbia valutato documenti non soddisfa tale requisito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per carenze nella formulazione dei motivi, la Corte non decide nel merito le contestazioni sulla validità della notifica. La decisione di merito impugnata resta quindi ferma, e le spese seguono la soccombenza.

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