Cassazione Penale, Sentenza n. 653/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricci era stato condannato per il reato previsto dall'art. 5 del d.lgs. n. 74/2000 per aver, in qualità di amministratore unico della "Cuatto Giaveno Volley SSDRL", omesso di presentare la dichiarazione dei redditi per l'anno 2012, con conseguente evasione IRES pari a euro 76.170,18 e evasione IVA relativa per euro 141.221,23 (imponibile accertato euro 276.982,50). La Corte di Cassazione aveva parzialmente annullato la precedente sentenza per carenza di motivazione circa il dolo specifico; nel giudizio di rinvio la Corte d'Appello ha confermato la condanna ritenendo dimostrabile la consapevolezza di evadere le imposte sulla base dell'entità dell'evasione, della conoscenza da parte dell'imputato delle entrate/uscite societarie e del suo effettivo coinvolgimento nella gestione. Il ricorrente ha impugnato in Cassazione sostenendo mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, rilevando elementi a discarico (nomina amministratore recente, inesperienza, affidamento al commercialista antecedente all'accertamento, collaborazione durante le verifiche, e fiducia nel regime di favore della legge 398/91).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse rispettato il principio indicato nel precedente annullamento, offrendo un apparato motivazionale logico e puntuale da cui desumere il dolo specifico (fra l'altro: ammontare dell'evasione superiore alla soglia di punibilità di euro 30.000, conoscenza delle dinamiche societarie e del flusso di denaro anche sul conto personale). La Suprema Corte ha inoltre richiamato il limite del proprio sindacato di legittimità, che non consente di rivedere nuovamente la valutazione di merito dei fatti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Il reato richiede, oltre all'omessa presentazione della dichiarazione e il superamento della soglia di punibilità, la prova del dolo specifico ossia della consapevole preordinazione dell'omissione al fine di evadere le imposte. Tale dolo può essere desunto da indicatori concreti come l'entità dell'evasione e la condotta del soggetto.
art. 606, lett. e) cod. proc. pen. (richiamato nel testo)
Richiamata la portata del sindacato di legittimità dopo la modifica normativa: la Corte di Cassazione verifica l'esistenza di un apparato argomentativo logico ma non può rivedere la valutazione di merito né riqualificare autonomamente i fatti.
legge 20 febbraio 2006 n. 46 (modifica art. 606 c.p.p.)
Richiamata per spiegare che la natura del sindacato della Corte di Cassazione non cambia e resta preclusa la mera riconsiderazione dei fatti di merito.
Prevede la pena pecuniaria a carico del ricorrente nella misura indicata (qui applicato il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende) per ricorso dichiarato inammissibile senza assenza di colpa.
legge 398/1991 (richiamata nella motivazione difensiva)
Citata dalla difesa come possibile ragionevole affidamento su un regime fiscale agevolato per associazioni sportive dilettantistiche; la Corte ha ritenuto che non risultasse prova nel processo di un affidamento valido e idoneo a escludere il dolo.
Massime di principio
- Per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000 non basta dimostrare l'omessa dichiarazione e il superamento della soglia: occorre provare il dolo specifico, ossia la consapevole preordinazione all'evasione.
- Il dolo specifico può essere desunto da elementi indiziari concreti quali l'entità dell'evasione (superamento della soglia di punibilità), la conoscenza e gestione delle poste societarie, e condotte che dimostrino volontà di sottrarsi all'obbligo tributario.
- Comportamenti apparentemente collaborativi o la richiesta di assistenza al commercialista possono costituire elementi a discarico solo se documentati e coerenti; la mera dichiarazione di affidamento non è sufficiente se non provata.
- In Cassazione il sindacato è limitato: la Corte verifica la logica e la completezza della motivazione ma non riesamina i fatti sostanzialmente. Le censure basate su una diversa valutazione probatoria sono, di norma, inammissibili.
- Chi intende difendersi efficacemente deve documentare elementi che escludano il dolo (prove dell'affidamento professionale antecedente, prove di inesperienza rilevante, documentazione che dimostri effettiva impossibilità di predisporre la dichiarazione), oltre a contestare eventuali errori di calcolo nell'accertamento.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (es. versamento alla Cassa delle ammende).
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