Cassazione Penale, Ordinanza n. 37051/2025 del 13/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando ragioni di esonero. La decisione di merito resta pertanto ferma, con conferma della condanna per i reati contestati.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per furto in abitazione e evasione. Con il primo motivo ha denunciato la mancanza di una condizione di procedibilità, sostenendo in sostanza il difetto di querela; la Corte di cassazione ha rilevato che il reato di furto in abitazione è procedibile d'ufficio e che, in ogni caso, la Corte territoriale aveva dichiarato il difetto di querela solo in relazione al fatto originariamente contestato nel diverso procedimento indicato. Con il secondo motivo ha censurato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, ribadendo che il diniego può essere motivato dalla sola assenza di elementi positivi e che il giudizio del merito è insindacabile se congruamente motivato, specie quando il giudice valorizzi la mancanza di elementi favorevoli, la neutralità del comportamento processuale e i precedenti penali dell'imputato.
Norme richiamate
Il reato di furto in abitazione è procedibile d'ufficio, sicché è infondata la censura basata sul difetto di querela come condizione di procedibilità.
È richiamato come secondo reato per il quale l'imputato è stato condannato.
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate in assenza di elementi o circostanze positive; lo stato di incensuratezza non è più sufficiente da solo a giustificarne il riconoscimento.
Nel giudizio sulle attenuanti generiche il giudice può valorizzare uno o più elementi ritenuti prevalenti, quali personalità del reo, entità del fatto e modalità esecutive, con motivazione non contraddittoria.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
Massime di principio
- Il furto in abitazione ex art. 624-bis c.p. è procedibile d'ufficio: una doglianza fondata sul difetto di querela è infondata quando non sia prevista la querela come condizione di procedibilità.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito evidenzi l'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato; non basta il solo precedente stato di incensuratezza.
- La motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione se non è contraddittoria e dà conto degli elementi di cui all'art. 133 c.p. ritenuti prevalenti.
- Ai fini delle attenuanti generiche, il giudice può fondare il diniego anche su un solo elemento significativo tra quelli indicati dall'art. 133 c.p., compresi i precedenti penali e la neutralità del comportamento processuale.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo cause di esonero.
Come è indicizzato
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