Cassazione Civile, Ordinanza n. 28855/2021 del 19/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di compensi professionali spettanti a un avvocato per attività svolta su incarico della madre dell'intimato in una causa locatizia. L'intimato propose opposizione al decreto; l'opposizione fu respinta in primo grado e la decisione fu poi parzialmente riformata in appello. La Corte d'appello ritenne corretto il valore della causa nello scaglione tariffario indicato, ma rideterminò i compensi applicando i valori medi anziché quelli massimi, riducendo anche il compenso per attività stragiudiziale e ponendo le spese di entrambi i gradi a carico del professionista. Il ricorrente per cassazione censurò: 1) la mancata declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.; 2) la violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere il giudice d'appello rideterminato d'ufficio la liquidazione su profili non devoluti e non discussi; 3) la violazione della tariffa forense ex D.M. 127/2004, sostenendo che l'attività di corrispondenza con il legale di controparte, protratta nel tempo, dovesse essere compensata autonomamente; 4) la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. sulla regolazione delle spese, in presenza di accoglimento solo parziale della domanda.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il primo e il terzo motivo, ha accolto il secondo motivo e ha dichiarato assorbito il quarto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinviato la causa alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto ammissibile l'appello, perché conteneva censure sufficientemente chiare sul valore della causa e sulla spettanza del compenso per attività stragiudiziale. Ha invece ravvisato violazione dell'art. 112 c.p.c. perché la Corte territoriale, dopo aver confermato i punti devoluti, aveva ridotto d'ufficio i compensi applicando i valori medi tariffari senza che ciò fosse stato devoluto con i motivi di gravame né sottoposto al contraddittorio. Quanto al terzo motivo, ha affermato che, quando l'attività stragiudiziale sia connessa e complementare a quella giudiziale e vi coincida nella sostanza con una voce tariffaria giudiziale, spetta un compenso unico, salvo eventuali maggiorazioni discrezionali.
Norme richiamate
nuova formulazione dopo D.L. 83/2012 conv. in L. 134/2012
l'appello è ammissibile se consente di individuare chiaramente questioni e punti contestati della sentenza impugnata, senza formule sacramentali né progetto alternativo di decisione; non sono necessari requisiti formali ulteriori come l'espresso elenco delle parti della sentenza da riformare o delle modifiche alla ricostruzione in fatto.
art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.
è il parametro processuale invocato per le violazioni di norme sul procedimento e sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
il giudice d'appello non può pronunciare su questioni non devolute e non rimesse al contraddittorio; non può rideterminare d'ufficio la liquidazione su presupposti estranei ai motivi di gravame.
art. 2, comma primo, tariffa onorari avvocati D.M. 127/2004
i compensi per prestazioni stragiudiziali sono dovuti anche se il professionista ha poi assistito in giudizio, ma non quando tali prestazioni siano connesse e complementari a quelle giudiziali e ne costituiscano il naturale completamento; in tal caso spetta il compenso giudiziale unico, con eventuali maggiorazioni.
tariffa applicabile ratione temporis per la liquidazione dei compensi professionali dell'avvocato.
la regolazione delle spese dipende dall'esito complessivo della lite; la questione è rimessa al giudice del rinvio quando la sentenza venga cassata e la soccombenza debba essere rivalutata.
Massime di principio
- L'appello è ammissibile quando, pur in forma sintetica, individua le questioni e i capi della sentenza contestati e offre una critica argomentata alle ragioni del primo giudice; non è necessaria la redazione di un atto formalmente perfetto o di un progetto alternativo di decisione.
- Il giudice di secondo grado non può ampliare d'ufficio il thema decidendum e rideterminare la liquidazione economica sulla base di parametri non devoluti dalle parti né discussi nel contraddittorio, poiché ciò integra una decisione a sorpresa in violazione dell'art. 112 c.p.c.
- Quando l'attività stragiudiziale dell'avvocato coincide con una prestazione tipizzata nella tariffa per l'attività giudiziale e si presenta come suo naturale completamento, non spetta un autonomo compenso stragiudiziale; resta possibile solo una maggiorazione discrezionale se ne ricorrono i presupposti tariffari.
- La regolazione delle spese di lite va effettuata in coerenza con l'esito finale della controversia e può essere rivalutata dal giudice del rinvio dopo la cassazione parziale della sentenza.
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