Cassazione Civile, Ordinanza n. 15172/2022 del 12/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il regolamento di competenza e ha dichiarato la competenza del Giudice di Pace di Perugia sulla sola causa di opposizione a decreto ingiuntivo, disponendo che il giudizio fosse riassunto dinanzi a quel giudice nel termine di legge. Ha inoltre confermato la competenza del Tribunale di Perugia sulla domanda riconvenzionale eccedente il valore della competenza del Giudice di Pace.
Esito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al Giudice di Pace di Perugia, l'opponente aveva proposto una domanda riconvenzionale di valore eccedente la competenza del giudice adito. Il Giudice di Pace, ritenendo di non poter trattenere l'intera causa, aveva rimesso il procedimento al Tribunale di Perugia. Il Tribunale, investito della causa, ha sollevato regolamento di competenza d'ufficio sostenendo che, per la natura funzionale e inderogabile della competenza prevista per l'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c., il Giudice di Pace avrebbe dovuto trattenere la sola opposizione e separare la domanda riconvenzionale, rimettendo quest'ultima al Tribunale.
Norme richiamate
La competenza nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo appartiene all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto ed ha carattere funzionale e inderogabile.
Il regolamento di competenza d'ufficio può essere richiesto dal giudice investito della causa nei limiti temporali previsti dalla norma.
È ammissibile il regolamento di competenza d'ufficio quando la causa sia stata rimessa al giudice diverso da quello ritenuto competente sulla questione di competenza.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo davanti al giudice di pace, la competenza dell'ufficio che ha emesso il decreto è funzionale e inderogabile: il giudice adito deve trattenere la domanda di opposizione anche se viene proposta una riconvenzionale eccedente i limiti di valore.
- Se, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente formula una domanda riconvenzionale di valore superiore alla competenza del giudice di pace, il giudice deve separare le domande, trattenendo l'opposizione e rimettendo la sola riconvenzionale al tribunale.
- Qualora, invece, sia stata rimessa al tribunale l'intera causa senza la separazione delle domande, il tribunale può promuovere regolamento di competenza d'ufficio nei termini di legge.
- La proposizione di una domanda riconvenzionale eccedente il valore non travolge la competenza funzionale del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo sulla domanda principale.
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