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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18731/2023 del 03/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Tre medici, iscritti a scuole di specializzazione in epoca anteriore al 1983, hanno agito nel 2013 nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri chiedendo il risarcimento del danno per la tardiva attuazione delle direttive comunitarie 75/362 e 75/363 in materia di formazione medica specialistica. Il Tribunale aveva dichiarato la domanda prescritta; la Corte d’appello di Napoli aveva invece accolto la domanda, ritenendo applicabile la prescrizione decennale con decorrenza dal 27 ottobre 1999 e liquidando il danno in euro 6.713 annui a decorrere dal 1983. La Presidenza del Consiglio ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo in particolare l’erroneo rigetto dell’eccezione di prescrizione, sostenendo che il termine decennale decorresse dal 27 ottobre 1999 e che, essendo la citazione notificata solo il 23 dicembre 2013, il diritto fosse prescritto. I controricorrenti hanno sostenuto, in replica, che la decorrenza dovesse essere fissata al 2007.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondato il vizio di falsa applicazione di legge perché la sentenza impugnata aveva statuito il rigetto dell’eccezione di prescrizione in modo incoerente rispetto al fatto accertato, ossia il decorso di oltre tredici anni tra il dies a quo individuato nel 27 ottobre 1999 e la notificazione dell’atto introduttivo nel 2013. Ha dichiarato assorbiti gli altri due motivi, ha cassato la sentenza limitatamente al capo impugnato e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica il rito camerale con cui è stata fissata la trattazione del ricorso in cassazione.

  • art. 346 c.p.c.

    La Corte osserva che in sede di legittimità non si applica il meccanismo di devoluzione delle eccezioni non riproposte previsto da tale norma, richiamandolo per respingere la tesi dei controricorrenti.

Massime di principio

  • In tema di azione risarcitoria per tardiva attuazione di direttive comunitarie in materia di formazione medica specialistica, la decorrenza della prescrizione va verificata in coerenza con il dies a quo già individuato dalla giurisprudenza di legittimità; se tra tale data e la proposizione della domanda sia decorso un termine superiore a quello prescrizionale applicabile, l'eccezione di prescrizione deve essere accolta.
  • In sede di legittimità, la censura è fondata quando la decisione di merito risulti logicamente e giuridicamente incoerente con il fatto accertato, poiché ciò integra falsa applicazione di legge rispetto alla statuizione resa.
  • Le deduzioni difensive volte a spostare il dies a quo della prescrizione richiedono la corretta devoluzione nei gradi di merito; non possono essere utilmente introdotte in cassazione come alternativa alla questione già decisa, se incompatibili con il quadro processuale e con gli accertamenti compiuti.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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