Cassazione Penale, Ordinanza n. 19767/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Napoli aveva confermato la condanna di un imputato per falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico. Nel ricorso per cassazione l'imputato deduceva che il reato non fosse configurabile perché la dichiarazione resa era una mera dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dunque non equiparabile a un atto pubblico e priva dei presupposti del contestato art. 483 c.p. La Corte di cassazione ha però rilevato che tale censura era inammissibile perché nuova: in appello erano stati prospettati soltanto profili diversi, relativi al bis in idem e all'eccessività del trattamento sanzionatorio, e non la specifica contestazione sulla natura dell'atto o sugli elementi costitutivi del reato.
Norme richiamate
È la norma incriminatrice richiamata per la condanna confermata in appello; il ricorso mirava a escluderne la configurabilità sostenendo che la dichiarazione resa non fosse un atto pubblico. La Corte non entra nel merito della questione perché la censura è ritenuta nuova e quindi inammissibile.
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere dedotte censure nuove rispetto a quelle già sottoposte al giudice di appello, quando ciò comporti l'introduzione di un tema di fatto o di diritto non precedentemente devoluto.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, secondo il regime ordinario previsto per il ricorso inammissibile.
- Quando il motivo di ricorso investe la qualificazione giuridica dell'atto o gli elementi costitutivi del reato, la sua proponibilità in cassazione presuppone che la questione sia stata già devoluta nei gradi di merito, altrimenti opera la preclusione per novità della censura.
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