Cassazione Penale, Sentenza n. 4777/2024 del 02/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado e rideterminato la pena per reati connessi a condotte violente e con uso di armi. L'unico motivo dedotto è la violazione/errata applicazione della legge penale per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.: il ricorrente sosteneva di trovarsi in stato di alterazione dovuto ad assunzione di sostanze stupefacenti e alcol, allegava un risarcimento danni di circa 2.000 euro e documentazione probatoria, e richiamava le spontanee dichiarazioni di pentimento. Contestava che tali elementi non fossero stati adeguatamente valutati dalla Corte d'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e formulato in modo generico e aspecifico, osservando che il ricorrente non ha contestato in modo puntuale la motivazione della Corte d'appello. La Corte d'appello aveva esaminato la richiesta di attenuanti generiche e motivato il diniego valorizzando la gravità delle condotte, la reiterazione di comportamenti violenti in breve tempo, la genericità delle allegazioni relative allo stato di alterazione e l'insufficienza della documentazione (incluso il risarcimento proposto) rispetto alla gravità e alle conseguenze durature dell'azione. La Cassazione ha richiamato il carattere discrezionale della valutazione della pena da parte del giudice di merito (artt. 132 e 133 cod. pen.) e ha escluso profili di illogicità o arbitrarietà tali da consentire la riforma in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto che la mera allegazione dello stato di alterazione per uso di stupefacenti e alcol non fosse provata in modo sufficientemente specifico; pertanto le attenuanti generiche non sono state concesse. La valorizzazione delle circostanze attenuanti rientra nella discrezionalità del giudice di merito e richiede adeguata motivazione e prova.
Codice penale, artt. 132 e 133
artt. 132 e 133 cod. pen.
Richiamate per affermare che la determinazione e la graduazione della pena (incluse le diminuzioni o aumenti per circostanze) sono di competenza del giudice di merito; la Cassazione interviene solo in presenza di illogicità, arbitrarietà o manifeste violazioni di legge.
Norme relative ai reati a carico del ricorrente e aggravanti
artt. 628, comma primo e terzo n. 1; art. 61 nn. 2 e 5; artt. 582, 583-quinquies, 585, 635 cod. pen.; art. 4 L. n. 110/1975
Questi articoli sono stati richiamati nella descrizione delle imputazioni e delle aggravanti: la Corte d'appello ha valutato la gravità degli illeciti e la presenza di circostanze che aggravano la responsabilità (uso di armi, circostanze di luogo/tempo/persona che ostacolano la difesa), giustificando la mancata concessione delle attenuanti e la determinazione della pena.
Disposizioni processuali per l'ambito del motivo
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata per limitare il contenuto del motivo di ricorso alla parte necessaria per la decisione; la Cassazione ha osservato che il motivo è generico e non confronta specificamente la motivazione di merito.
Massime di principio
- Per ottenere l'applicazione delle attenuanti generiche per stato di alterazione (art. 62-bis) è necessario produrre elementi probatori specifici e adeguati (perizia, esami o altre prove) che dimostrino l'incidenza dello stato sull'apprensione del fatto e sulla colpevolezza; mere affermazioni generiche non sono sufficienti.
- La determinazione della pena e la valutazione delle circostanze aggravanti/attenuanti spettano al giudice di merito e hanno ampio margine di discrezionalità; la Cassazione interviene solo se la motivazione è illogica, contraddittoria o manifestamente arbitraria.
- In cassazione i motivi devono confrontarsi puntualmente con la motivazione della corte di merito: l'assenza di specifici riferimenti argomentativi alla motivazione ostacola l'ammissibilità e l'accoglimento del ricorso.
- La proposizione di un risarcimento del danno o le dichiarazioni di pentimento possono essere valutate dal giudice, ma non sostituiscono la necessità di prove adeguate e non sono automaticamente idonee a far concedere attenuanti, soprattutto se la condotta è grave o reiterata.
- Se si contesta la valutazione di prove tecniche o mediche (es. stato di alterazione), è opportuno chiedere e produrre espressamente una consulenza tecnica o altra prova idonea in grado di dimostrare il nesso causale tra alterazione e capacità di intendere e volere.
Testo integrale
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