Cassazione Penale, Sentenza n. 34381/2025 del 22/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello che aveva riformato l'assoluzione del Tribunale dichiarando poi la non punibilita' per prescrizione in relazione al reato di lesioni personali aggravate. Le censure principali sono: 1) violazione della regola della motivazione rafforzata perche' la Corte d'appello, nel ribaltare l'assoluzione, non ha fornito un esame critico e puntuale delle ragioni che avevano portato il Tribunale a ritenere inattendibili la persona offesa e i testi a favore dell'accusa; 2) (sollevata da Brischetto) violazione dell'art. 603, comma 3-bis, c.p.p. per omessa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, essendo stata riutilizzata in appello prova dichiarativa non rinnovata.
La decisione
La Corte di legittimita' ha ritenuto i ricorsi fondati. Ha dichiarato che la doglianza relativa all'omessa rinnovazione ai sensi dell'art. 603 c.3-bis configura una nullita' a regime intermedio soggetta ai limiti di deducibilita' ex art. 182 c.p.p. e che nel caso concreto tale nullita' e' stata dedotta tardivamente. Tuttavia, sul punto centrale della motivazione rafforzata, la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello abbia semplicemente offerto una diversa lettura del compendio probatorio senza confutare specificamente e criticamente le ragioni della sentenza di primo grado che avevano dichiarato inattendibili i testi. Per tale motivo la sentenza impugnata e' stata annullata agli effetti civili e rinviata al giudice civile competente in grado d'appello ai sensi dell'art. 622 c.p.p., che dovra' anche regolamentare le spese tra le parti private per il presente giudizio di legittimita'.
Norme richiamate
art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.
art. 603, comma 3 - bis, cod. proc. pen.
La mancata rinnovazione delle prove dichiarative acquisite in primo grado, se l'appello le valuta diversamente, integra una nullita' a regime intermedio non rilevabile d'ufficio e soggetta ai limiti di deducibilita' ex art. 182 c.p.p.
Stabilisce i limiti di deducibilita' delle nullita' a regime intermedio; tali nullita' devono essere dedotte nei termini e non possono essere eccepite da chi abbia contribuito a determinarle.
art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
Distinzione tra nullita' assolute, che sono insanabili in ogni stato e grado, e le altre nullita' che possono avere regime diverso di rilevabilita'.
Richiama i criteri di giudizio collegati alla presunzione di innocenza; impone al giudice, e a maggior ragione al giudice d'appello che riformi un'assoluzione, di motivare in maniera rafforzata le ragioni della diversa valutazione.
Consente alla corte di cassazione di annullare la sentenza impugnata 'agli effetti civili' e di rinviare la materia al giudice civile competente per la decisione in ordine agli effetti civili e alle spese tra parti private.
Massime di principio
- Quando la Corte d'appello ribalta un'assoluzione il suo dispositivo deve essere corredato da una motivazione rafforzata che articoli e contrasti specificamente i principali argomenti della decisione di primo grado
- La semplice diversa interpretazione del medesimo compendio probatorio non e' sufficiente: il giudice d'appello deve riesaminare, anche sinteticamente, il materiale probatorio e confutare i punti essenziali della motivazione assolutoria
- La mancata rinnovazione in appello di prove dichiarative acquisite in primo grado integra una nullita' a regime intermedio ex art. 603 c.3-bis, ma tale vizio deve essere tempestivamente dedotto ai sensi dell'art. 182 c.p.p., altrimenti non e' rilevabile d'ufficio
- Se la Corte di cassazione annulla per vizi di motivazione con effetti civili, e' possibile il rinvio al giudice civile per la decisione sugli aspetti risarcitori e per la regolazione delle spese tra le parti private
- Nel proporre impugnazioni e memorie le difese devono sollevare tempestivamente le nullita' proceduralmente rilevanti per non pregiudicare la loro ammissibilita' in sede di legittimita'
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