Cassazione Civile, Sentenza n. 8177/2022 del 14/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti, proprietari di un appartamento, avevano chiesto l'accertamento della comproprietà del ballatoio e la rimozione del cancelletto apposto dalla convenuta sul ballatoio comune, il ripristino di porzioni di cortile e il risarcimento dei danni per occupazione. In primo grado il Tribunale aveva ordinato la rimozione del cancelletto; la Corte d'appello, in parziale accoglimento dell'appello della Bertoli, aveva però respinto la domanda relativa alla rimozione del cancelletto ritenendo lecita la sua apposizione ai sensi dell'art. 1102 c.c.. I ricorrenti in cassazione hanno dedotto violazioni di norme sul diritto di comproprietà e sull'onere della prova (art. 1102 c.c., art. 2697 c.c., nonché norme processuali) sostenendo che il cancelletto era dotato di serratura e che la convenuta non aveva fornito la prova che esso non impedisse l'accesso dei comproprietari.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo errata la valutazione della Corte d'appello circa l'onere probatorio. Ha affermato il principio secondo cui, pur essendo ammissibile un uso "più intenso" della cosa comune ai sensi dell'art. 1102 c.c., chi opera tale uso (qui l'installatrice del cancelletto) deve provare che l'uso non impedisce né aggrava l'utilizzo degli altri comproprietari e deve adottare accorgimenti per consentire l'accesso (ad esempio consegna della chiave). Poiché tale onere probatorio non è stato correttamente rispettato, la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Brescia, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
Consente un uso anche differenziato della cosa comune purché non comporti un aggravamento dell'utilizzo per gli altri comproprietari; chi pretende di utilizzare in modo più intenso deve comunque non impedire l'uso degli altri e provare la liceità del comportamento
Regola l'onere della prova: incombe su chi afferma un fatto impeditivo o lesivo dimostrare l'insussistenza dell'aggravamento o dell'ostacolo derivante dall'uso più intenso della cosa comune
Rilevanza delle memorie e delle deduzioni processuali: circostanze fattuali non tempestivamente contestate possono avere rilievo, ma il giudice deve comunque valutare l'onere probatorio sostanziale
Richiamata in relazione agli atti e ai modi di instaurazione del giudizio e alle difese, come quadro procedurale di riferimento
Massime di principio
- L'installazione di manufatti su parti comuni (es. cancelletto su ballatoio) può essere ammessa se non limita in modo sostanziale l'uso degli altri comproprietari; il giudice valuta l'intensità dell'uso e l'eventuale aggravamento
- Chi installa un elemento che può impedire l'accesso (anche potenzialmente, es. cancelli chiudibili) ha l'onere di provare che l'accesso degli altri comproprietari non è impedito e deve adottare accorgimenti per consentire l'uso comune (es. consegna chiavi, modalità di apertura condivise)
- La prova fotografica, le dichiarazioni iniziali e le memorie processuali sono rilevanti: se chi si difende non prova la normale accessibilità o non contraddice tempestivamente le allegazioni, il giudice può ritenere sussistente l'ostacolo
- Per ottenere la rimozione del manufatto è necessario dimostrare l'effettiva limitazione dell'uso comune; per il risarcimento dei danni occorre prova specifica del pregiudizio subito
- In procedimenti di comunione, il corretto riparto dell'onere della prova è decisivo: il giudice d'appello deve accertare quale parte doveva fornire la prova delle circostanze controverse e motivare l'eventuale decisione difforme
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