Cassazione Penale, Ordinanza n. 39644/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto contro una sentenza della Corte di appello che, su concorde richiesta delle parti, aveva ridotto la pena dell'imputato a cinque anni e otto mesi di reclusione. Il ricorrente impugnava la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., ma dall'ordinanza risulta che le doglianze non investivano profili ammissibili: non erano dirette a contestare la formazione della volontà di aderire al concordato, il consenso del Procuratore generale o un contenuto difforme della pronuncia rispetto all'accordo, bensì profili sui quali il giudice di merito non era tenuto a dare ulteriore motivazione. La Corte osserva inoltre che non erano dedotti motivi relativi all'omessa dichiarazione della prescrizione maturata prima della sentenza e che non poteva essere sollevata una censura sulla correttezza dell'accordo o sui presupposti della confisca, perché quella statuizione era oggetto di uno dei motivi ai quali il ricorrente aveva rinunciato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che, nel giudizio definito con concordato in appello, sono proponibili solo censure sulla validità della formazione del consenso, sul consenso del Procuratore generale o sulla difformità tra accordo e decisione; sono invece inammissibili le doglianze su motivi rinunciati o sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Non essendo state dedotte questioni ammissibili, il ricorso è stato respinto in rito con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
indica che il procedimento è stato trattato nelle forme semplificate previste per il ricorso inammissibile o manifestamente infondato.
disciplina il concordato in appello; la Corte ribadisce che la sentenza resa all'esito di tale rito è impugnabile in cassazione solo per vizi relativi alla formazione del consenso, al consenso del Procuratore generale o alla difformità della decisione rispetto all'accordo.
la Corte richiama il principio secondo cui le doglianze sulla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 sono inammissibili se non articolate nei limiti ammessi nel concordato in appello, salvo il caso della prescrizione maturata prima della sentenza.
"In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art.599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen."
principio di diritto richiamato dalla Corte per delimitare l'oggetto delle censure proponibili contro la sentenza emessa all'esito di concordato in appello.
"nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello è proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza"
la prescrizione già maturata prima della decisione resta deducibile in cassazione anche contro la sentenza emessa a seguito di concordato in appello.
Massime di principio
- Nel concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per vizi che attengano alla formazione del consenso della parte, al consenso del Procuratore generale o alla difformità tra l'accordo intervenuto e la decisione del giudice.
- Sono inammissibili le censure che investono motivi ai quali la parte abbia rinunciato nel concordato in appello, poiché su tali profili il giudice di merito non ha un dovere autonomo di motivazione.
- La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è di regola deducibile in cassazione contro la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., salvo il distinto caso dell'omessa dichiarazione di una prescrizione già maturata prima della pronuncia.
- Quando il ricorso non deduce profili ammissibili contro la sentenza da concordato in appello, la Corte di cassazione deve dichiararlo inammissibile con le conseguenze economiche previste.
- La questione dei presupposti della confisca, se inserita tra i motivi rinunciati nel concordato, non può essere riproposta in cassazione come vizio della sentenza di merito.
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