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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4521/2023 del 02/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta rinuncia dell'imputato all'impugnazione ai sensi dell'art. 591, co. 1, lett. d), c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno del 15.01.2019, con cui era stata riformata la sentenza del G.I.P. di Nocera che lo aveva condannato per tentato omicidio aggravato (in danno della moglie Hafsi Bouchra e del nipote Hafsi Khatir) e per porto illegale di un coltello con aggravante teleologica. In cassazione erano articolati nove motivi di ricorso per violazione di legge e vizi di motivazione. Tuttavia, il ricorrente, con dichiarazione sottoscritta in data 19.09.2022 presso la casa circondariale, ha formalmente rinunciato al ricorso perché interessato al passaggio in giudicato della condanna per ottenere benefici penitenziari; tale rinuncia determina una causa di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591, co. 1, lett. d), c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 591, co. 1, lett. d), c.p.p.

    La rinuncia formale dell'imputato all'impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione; la Corte l'ha applicata per dichiarare il ricorso inammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese processuali e ad eventuali somme a favore della cassa delle ammende; la Corte l'ha applicata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese e di euro 500,00.

  • art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (norma richiamata nella requisitoria)

    Regola la trattazione dei ricorsi durante il periodo emergenziale, consentendo la trattazione orale in udienza pubblica solo se richiesta; qui è stata richiamata in relazione alla modalità di deposito della requisitoria scritta del Procuratore generale.

Massime di principio

  • La rinuncia formale e sottoscritta dell'imputato all'impugnazione comporta l'inammissibilità del ricorso e il passaggio in giudicato della sentenza impugnata; prima di rinunciare occorre valutare le conseguenze definitive della condanna.
  • La rinuncia deve essere chiara e documentata (meglio se con atto sottoscritto); una dichiarazione resa in carcere è idonea a produrre l'effetto di inammissibilità quando rispetta i requisiti formali.
  • La dichiarazione di rinuncia facilita il conseguimento di benefici penitenziari legati al carattere definitivo della condanna, ma comporta la perdita della possibilità di ottenere un giudizio favorevole in sede di impugnazione.
  • In caso di rinuncia, il giudice di legittimità applica le norme sulle spese processuali e può irrogare somme a titolo di ammenda (art. 616 c.p.p.); è quindi opportuno valutare anche l'onere economico connesso.
  • Le norme emergenziali sul procedimento (es. d.l. n. 137/2020) possono incidere sulle modalità procedurali (deposito scritto, trattazione orale), ma non mutano gli effetti sostanziali della rinuncia all'impugnazione.

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