Cassazione Penale, Sentenza n. 17796/2025 del 12/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale per il riesame che aveva confermato il decreto di sequestro preventivo su euro 23.000,00 rinvenuti in una scatola di scarpe. Il ricorrente deduceva violazione di legge per carenza di motivazione sul fumus boni iuris e sul periculum in mora: a) il decreto non avrebbe indicato la condotta criminosa specifica (si sarebbe limitato a richiamare gli artt. 73 e 74 D.P.R. n. 309/1990 e un'ordinanza cautelare non notificata), con conseguente lesione dei diritti di difesa e mancata discovery; b) mancava prova che il denaro costituisse il provento dello spaccio contestato (presunto reato risalente a due anni prima); c) la motivazione del giudice del riesame sul periculum in mora sarebbe apparen te e insufficiente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo manifestamente infondate le censure. Ha confermato la legittimità della motivazione per relationem del decreto (l'ordinanza cautelare era presente e ostensibile nel fascicolo), ha rilevato che il sequestro era finalizzato alla confisca per sproporzione e quindi non richiedeva la diretta riferibilità del denaro al singolo addebito, ha ritenuto adeguata la valutazione della sproporzione tra la somma e i redditi dichiarati nonché l'inattendibilità delle giustificazioni fornite dall'indagato, e ha considerato congrua e circostanziata la motivazione sul periculum in mora (rischio di spesa o reinvestimento illecito del denaro contante). Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73
Norma sostanziale contestata (illecita produzione/traffico di stupefacenti); utilizzata nel decreto di sequestro quale riferimento al tipo di reato in relazione al quale è stato disposto il vincolo sulla somma.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 74
Richiamato nel provvedimento insieme all'art. 73; riferimento alle circostanze aggravanti previste dalla normativa sugli stupefacenti.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 85-bis
Prevede la confisca obbligatoria per denaro di valore sproporzionato rispetto al reddito o all'attività economica e che la persona non può giustificare; la Corte ha ritenuto che il sequestro fosse finalizzato alla confisca per sproporzione ai sensi di questa disposizione.
Norma relativa alla confisca per sproporzione richiamata dalla normativa sugli stupefacenti; il principio è che non è necessaria la diretta riferibilità del bene al singolo reato, ma la sproporzione fra patrimonio posseduto e redditi.
Codice di procedura penale - art. 321, comma 1
Norma che disciplina il sequestro preventivo; la Corte ha osservato che il vincolo sul denaro aveva natura non impeditiva ma finalità ablativa (confisca per sproporzione), fornendo adeguata motivazione sul periculum in mora.
Codice di procedura penale - art. 125, comma 3
Richiamato dal ricorrente in relazione ai requisiti di motivazione; la Corte ha ritenuto la doglianza infondata in quanto la motivazione per relationem era legittima e l'atto richiamato era ostensibile.
Codice di procedura penale - art. 293
Riferimento del ricorrente alla discovery/ostensione degli atti; la Corte ha osservato che l'ordinanza cautelare era presente nel fascicolo e dunque conoscibile dall'indagato, non ricorrendo una illegittima non disponibilità degli atti.
Codice di procedura penale - art. 325, comma 1
Norma che limita il ricorso per cassazione alla violazione di legge; la Corte ha valutato le censure nei termini consentiti e le ha ritenute manifestamente infondate.
Massime di principio
- Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per sproporzione richiede la valutazione della sproporzione tra la somma/bene posseduto e le capacità reddituali o l'attività economica del soggetto, non la prova della diretta provenienza del denaro da uno specifico reato.
- La motivazione per relationem è ammessa se il provvedimento richiamato è congruamente motivato, il giudice che rinvia ha effettivamente preso in considerazione il suo contenuto e l'atto è conoscibile o ostensibile dall'interessato al momento utile per esercitare la difesa.
- Il giudice, nel confermare il sequestro finalizzato alla confisca per sproporzione, deve motivare sia sull'esistenza della sproporzione sia sull'inattendibilità delle giustificazioni fornite dall'indagato circa la provenienza del denaro.
- Il periculum in mora in relazione a somme di denaro contante può fondarsi sul rischio di immediata spesa o reinvestimento illecito del denaro e richiede una motivazione concisa ma circostanziata rispetto alle specificità del caso.
- L'onere di dimostrare la mancata conoscibilità o ostensibilità di atti processuali (ad es. ordinanze richiamate) grava sull'interessato: va documentato (es. istanze non soddisfatte) per rilevare lesione di diritti difensionali.
- In sede di ricorso per cassazione è consentito impugnare principalmente le violazioni di legge; questioni di fatto o valutazioni di merito sul convincimento del giudice del merito sono difficilmente sindacabili se adeguatamente motivate.
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