Cassazione Penale, Sentenza n. 41231/2024 del 11/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 4 del d.lgs. 74/2000 (indicazione di elementi passivi fittizi in dichiarazione IVA pari a € 942.926,46) deducendo tre motivi: 1) violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 c.p.p.) e vizio motivazionale, perché dall'istruttoria sarebbe emerso che l'anno di imposta contestato era il 2012 e la dichiarazione presentata nel 2013 era completamente in bianco, non consentendo di desumere l'indicazione di elementi passivi inesistenti; 2) assenza del dolo specifico, essendo l'invio della dichiarazione in bianco attribuibile a un disguido tecnico e non alla volontà di evadere le imposte; 3) vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena e delle pene accessorie, in quanto non adeguatamente giustificate rispetto al minimo edittale
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato e assorbente. Ha accertato la violazione del principio della necessaria correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 c.p.p.), in quanto il fatto materialmente contestato (indicazione in una dichiarazione del 2013 di un debito IVA pari a € 942.926,46 come elemento passivo fittizio) è sostanzialmente diverso dal fatto per cui l'imputato era stato condannato (presa in considerazione di una dichiarazione completamente in bianco riferita all'anno 2012). La discontinuità fattuale e l'assenza di un nucleo comune hanno determinato un concreto pregiudizio dei diritti di difesa. Conseguentemente la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di appello e quella di primo grado e ha disposto la trasmissione degli atti all'ufficio competente per l'ulteriore corso
Norme richiamate
Norma penale richiamata nell'imputazione per l'indicazione di elementi passivi fittizi nella dichiarazione IVA; la Corte non ha affrontato il merito della sussistenza del reato alla luce di tale norma, avendo annullato per vizio procedurale
Fondamentale per il giudizio: consente al giudice di riqualificare il fatto solo se rimane identico nella sua sostanza rispetto all'imputazione; se la diversità è effettiva il giudice deve trasmettere gli atti al pubblico ministero. La Corte ha ritenuto violato il principio della correlazione tra accusa e sentenza in quanto la sentenza aveva trasformato completamente il fatto contestato
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione ai limiti di riproduzione dei motivi nel ricorso (formalità procedurale); citata nel testo come limite alla riproduzione dei motivi
Massime di principio
- Il giudice può riqualificare la condotta solo se permane l'identità sostanziale del fatto contestato; una trasformazione radicale del fatto integra violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 c.p.p.) e comporta l'annullamento
- Differenziare nettamente una 'dichiarazione in bianco' dall'indicazione di 'elementi passivi fittizi': sono fatti storici diversi che richiedono contestazioni e difese distinte
- Quando in sede di merito emergono discrepanze sulla qualificazione temporale o materiale della condotta contestata, la difesa deve sollevare immediatamente la questione per evitare che venga travisato l'oggetto dell'imputazione
- Se il fatto riqualificato dal giudice determina un concreto pregiudizio per il diritto di difesa (impossibilità di controbattere su un addebito diverso), la Corte di Cassazione annulla senza rinvio
- Sulle censure in ordine alla determinazione della pena: ove il giudice si discosti dal minimo edittale o applichi una pena ritenuta non adeguatamente motivata, è necessario che la decisione contenga specifica motivazione sui criteri adottati; tuttavia tale questione è secondaria se sussiste un vizio processuale grave che assorbe il merito
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