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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41231/2024 del 11/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 4 del d.lgs. 74/2000 (indicazione di elementi passivi fittizi in dichiarazione IVA pari a € 942.926,46) deducendo tre motivi: 1) violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 c.p.p.) e vizio motivazionale, perché dall'istruttoria sarebbe emerso che l'anno di imposta contestato era il 2012 e la dichiarazione presentata nel 2013 era completamente in bianco, non consentendo di desumere l'indicazione di elementi passivi inesistenti; 2) assenza del dolo specifico, essendo l'invio della dichiarazione in bianco attribuibile a un disguido tecnico e non alla volontà di evadere le imposte; 3) vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena e delle pene accessorie, in quanto non adeguatamente giustificate rispetto al minimo edittale

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato e assorbente. Ha accertato la violazione del principio della necessaria correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 c.p.p.), in quanto il fatto materialmente contestato (indicazione in una dichiarazione del 2013 di un debito IVA pari a € 942.926,46 come elemento passivo fittizio) è sostanzialmente diverso dal fatto per cui l'imputato era stato condannato (presa in considerazione di una dichiarazione completamente in bianco riferita all'anno 2012). La discontinuità fattuale e l'assenza di un nucleo comune hanno determinato un concreto pregiudizio dei diritti di difesa. Conseguentemente la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di appello e quella di primo grado e ha disposto la trasmissione degli atti all'ufficio competente per l'ulteriore corso

Norme richiamate

  • art. 4 d.lgs. 74/2000

    Norma penale richiamata nell'imputazione per l'indicazione di elementi passivi fittizi nella dichiarazione IVA; la Corte non ha affrontato il merito della sussistenza del reato alla luce di tale norma, avendo annullato per vizio procedurale

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Fondamentale per il giudizio: consente al giudice di riqualificare il fatto solo se rimane identico nella sua sostanza rispetto all'imputazione; se la diversità è effettiva il giudice deve trasmettere gli atti al pubblico ministero. La Corte ha ritenuto violato il principio della correlazione tra accusa e sentenza in quanto la sentenza aveva trasformato completamente il fatto contestato

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione ai limiti di riproduzione dei motivi nel ricorso (formalità procedurale); citata nel testo come limite alla riproduzione dei motivi

Massime di principio

  • Il giudice può riqualificare la condotta solo se permane l'identità sostanziale del fatto contestato; una trasformazione radicale del fatto integra violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 c.p.p.) e comporta l'annullamento
  • Differenziare nettamente una 'dichiarazione in bianco' dall'indicazione di 'elementi passivi fittizi': sono fatti storici diversi che richiedono contestazioni e difese distinte
  • Quando in sede di merito emergono discrepanze sulla qualificazione temporale o materiale della condotta contestata, la difesa deve sollevare immediatamente la questione per evitare che venga travisato l'oggetto dell'imputazione
  • Se il fatto riqualificato dal giudice determina un concreto pregiudizio per il diritto di difesa (impossibilità di controbattere su un addebito diverso), la Corte di Cassazione annulla senza rinvio
  • Sulle censure in ordine alla determinazione della pena: ove il giudice si discosti dal minimo edittale o applichi una pena ritenuta non adeguatamente motivata, è necessario che la decisione contenga specifica motivazione sui criteri adottati; tuttavia tale questione è secondaria se sussiste un vizio processuale grave che assorbe il merito

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