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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25138/2023 del 09/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte di appello che aveva confermato la responsabilità del ricorrente per detenzione finalizzata alla vendita e ricettazione di capi di abbigliamento contraffatti e aveva negato il riconoscimento della causa di non punibilità per lieve entità prevista dall'art. 131‑bis cod. pen. La Corte territoriale aveva ritenuto che il delitto di ricettazione avesse un limite edittale incompatibile con la causa di non punibilità e aveva motivato il diniego anche sulla base della maggiore pericolosità derivante dalla vendita dei capi in un mercato rionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha rilevato che la Corte d'appello non ha considerato la pronuncia della Corte costituzionale n. 156 del 2020, dalla quale emerge che l'assenza di un minimo edittale non impedisce l'applicazione della causa di non punibilità dell'art. 131‑bis quando si procede per una forma 'attenuata' del reato (come talvolta la ricettazione). Ha inoltre censurato la motivazione della Corte territoriale quale carente e illogica nella parte in cui affermava che la vendita al mercato aumentasse automaticamente la gravità della condotta. Ha quindi annullato la sentenza impugnata e rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per un nuovo giudizio, alla luce dei principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 131‑bis cod. pen.

    La causa di non punibilità per lieve entità può applicarsi anche quando il reato non prevede un minimo edittale, purché si tratti di una forma attenuata del reato; la Corte d'appello doveva valutare la sussistenza della causa conformemente alla giurisprudenza costituzionale.

  • art. 648 cod. pen. (ricettazione)

    art. 648, commi 2 e 4, cod. pen.

    La ricettazione è il reato contestato; la Corte d'appello aveva ritenuto (erroneamente secondo la Cassazione) che il limite edittale della ricettazione impedisse l'applicazione dell'art. 131‑bis, senza considerare l'orientamento della Corte costituzionale.

  • art. 474 cod. pen.

    Norma relativa alla contraffazione/merce contraffatta richiamata nel contesto dei reati contro il patrimonio e la tutela della proprietà industriale/artistica; menzionata per indicare l'ambito dei fatti (vendita di capi contraffatti).

  • Corte costituzionale, sent. n. 156/2020

    Corte costituzionale n. 156 del 2020

    Principio fondamentale: l'assenza di un minimo edittale non esclude automaticamente la possibilità di riconoscere la non punibilità per lieve entità prevista dall'art. 131‑bis quando si procede per una condotta attenuata; vincola le corti a valutare il caso concreto.

Massime di principio

  • L'art. 131‑bis cod. pen. può trovare applicazione anche per reati che non prevedono un minimo edittale se la condotta è una forma attenuata del reato: la presenza o assenza di un minimo edittale non è di per sé ostativa.
  • La Corte d'appello deve tener conto delle pronunce della Corte costituzionale (es. sent. n. 156/2020) quando valutare l'ammissibilità della causa di non punibilità per lieve entità; la mancata considerazione di tali principi costituisce motivo di annullamento.
  • La mera affermazione che la vendita avveniva in un mercato rionale non è, di per sé, motivo sufficiente per escludere l'applicazione dell'art. 131‑bis: ogni valutazione sulla maggiore pericolosità deve essere motivata e collegata a elementi concreti.
  • Se la motivazione della sentenza è contraddittoria o illogica riguardo all'applicazione di attenuanti o cause di non punibilità, la Cassazione può annullare e rinviare il procedimento per una nuova valutazione di merito.
  • In situazioni analoghe la difesa dovrebbe richiedere espressamente che il giudice valuti la lieve entità alla luce della giurisprudenza costituzionale e che motivi in modo puntuale eventuali ragioni ostative (gravità, contesto di diffusione, recidiva, pericolosità sociale).
  • Il giudice di merito, in caso di rinvio, deve riesaminare fattori quali quantità e valore dei beni, condotta del soggetto, modalità di vendita e concreto nesso con la diffusione del fenomeno contraffattivo prima di escludere la non punibilità.

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