Sentenza n. 12340/2026 - Roma, Sezione 3
per l'ottemperanza, della Sentenza n. 7229/2025 pubbl. il 19/06/2025, emessa dal Tribunale di Roma, I sezione Lavoro, notificata il 20/6/2025 e passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente o a beneficio equivalente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l’esecuzione della sentenza n. 7229/2025 del Tribunale di Roma, passata in giudicato e notificata al Ministero ai fini esecutivi. La pronuncia aveva accertato il diritto dei ricorrenti a ottenere, per i periodi indicati nel titolo, il beneficio nominale di euro 500,00 ciascuno mediante carta docente o altro strumento equipollente. Essi hanno dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione. Il Ministero si è costituito soltanto formalmente, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull’avvenuta esecuzione. Sono risultati decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e sussistente la competenza del TAR ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato regolarmente notificato e non risultava eseguito. In sede di ottemperanza non possono essere nuovamente sindacati i presupposti del diritto già riconosciuto dal giudicato. L’Amministrazione è stata quindi ordinata a dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della decisione. È stato nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, il quale dovrà intervenire, previa richiesta dei ricorrenti, entro ulteriori 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione. È stata rigettata allo stato la domanda di penalità di mora, ritenuta eventualmente proponibile in caso di perdurante inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV competente per gli eventuali seguiti.
Norme richiamate
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel quale il giudice verifica l’inadempimento dell’Amministrazione rispetto al giudicato e dispone le misure necessarie per assicurarne l’esecuzione.
È individuato dal TAR quale fondamento della propria competenza a conoscere dell’ottemperanza al titolo giudiziale indicato.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, e modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326
Il decorso del termine di 120 giorni per l’esecuzione delle decisioni giudiziarie nei confronti delle amministrazioni è ritenuto verificato prima della proposizione del giudizio di ottemperanza.
Cass. civ., n. 13533/2001
Il TAR richiama i principi sull’onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore: a fronte dell’allegato inadempimento, l’Amministrazione non ha fornito elementi idonei a dimostrare l’adempimento.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato, il giudice deve verificare l’esistenza del titolo, la sua notificazione e l’inadempimento dell’Amministrazione, senza poter riesaminare i presupposti sostanziali del diritto già definitivamente riconosciuto.
- Quando l’Amministrazione, a fronte dell’allegazione dell’inadempimento, non fornisce chiarimenti o documentazione sull’avvenuta esecuzione del giudicato, la pretesa del creditore può essere accolta secondo i principi sull’onere della prova dell’adempimento.
- Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’Amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire, previa richiesta dell’interessato, in caso di inutile decorso del termine.
- La penalità di mora non deve essere necessariamente disposta quando, allo stato, non risultano ancora integrati i relativi presupposti; essa può essere richiesta e valutata in caso di perdurante inottemperanza oltre il termine assegnato.
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