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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-777/21

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 19 ottobre 2022. — VB contro Comune di Portici. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Napoli. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Articolo 49 TFUE – Libertà di stabilimento – Articolo 56 TFUE – Libera prestazione dei servizi – Circolazione stradale – Immatricolazione e tassazione di veicoli a motore – Veicolo immatricolato in uno Stato membro – Conducente residente nello Stato membro di immatricolazione del veicolo e in un altro Stato membro – Normativa di uno Stato membro che vieta alle persone residenti da più di 60 giorni nel territorio di quest’ultimo di circolare in tale Stato membro con un veicolo immatricolato all’estero. — Causa C-777/21

Giurisprudenza europea62021CO0777

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, con ordinanza motivata, ha esaminato una norma italiana che vieta a chi risiede in Italia da oltre 60 giorni di circolare con un veicolo immatricolato all’estero. Ha ritenuto che, nel caso di un lavoratore autonomo stabilito in Italia ma residente anche in Grecia e che usa il veicolo per la propria attività in entrambi gli Stati, la disciplina costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento ai sensi dell’articolo 49 TFUE. La giustificazione fiscale può rilevare solo se il veicolo è destinato o di fatto utilizzato in modo essenziale e permanente nel primo Stato membro; spetta al giudice nazionale verificare tale circostanza. Non è invece idonea la giustificazione legata all’identificazione dei proprietari per il recupero delle sanzioni.

Libertà di stabilimento e divieto per il residente da oltre 60 giorni di circolare con veicolo immatricolato in un altro Stato membro

La questione giuridica

Se gli articoli 49 e 56 TFUE ostino a una normativa italiana che vieta a un lavoratore autonomo residente in Italia da oltre 60 giorni di circolare in Italia con un veicolo immatricolato in un altro Stato membro, quando il veicolo è abitualmente utilizzato per spostarsi e circolare in entrambi gli Stati membri per esigenze professionali e private.

Principio di diritto

L’articolo 49 TFUE osta a una normativa nazionale che vieti a un lavoratore autonomo residente in uno Stato membro da più di 60 giorni di circolare in tale Stato con un veicolo immatricolato in un altro Stato membro, quando il veicolo non sia destinato a essere essenzialmente utilizzato in modo permanente nel primo Stato membro né sia di fatto utilizzato in questo modo; la restrizione alla libertà di stabilimento è quindi incompatibile con il diritto dell’Unione in assenza di una giustificazione proporzionata. La Corte ha inoltre rilevato che, nel caso di specie, la disciplina non era idonea, in quanto tale, a garantire l’identificazione affidabile dei proprietari ai fini del pagamento delle sanzioni amministrative.

Norme richiamate

Libertà di stabilimento e circolazione con veicolo immatricolato all’estero

L’ordinanza riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunale di Napoli in materia di circolazione stradale e libertà fondamentali del TFUE. La Corte è stata chiamata a valutare la compatibilità con il diritto dell’Unione dell’articolo 93, commi 1-bis e 7-bis, del codice della strada italiano, nella parte in cui vieta ai residenti in Italia da oltre 60 giorni di circolare nel territorio nazionale con un veicolo immatricolato in un altro Stato membro.

Fatti e procedimento principale

VB è stato sanzionato dalla Polizia municipale di Portici per aver circolato in Italia con una motocicletta immatricolata in Grecia. Egli ha contestato la sanzione davanti ai giudici italiani sostenendo che la norma interna fosse incompatibile con gli articoli 49 e 56 TFUE. Ha dedotto, tra l’altro, di essere cittadino italo-greco, di avere residenza sia in Italia sia in Grecia, di esercitare la professione di avvocato in entrambi gli Stati membri e di utilizzare abitualmente la motocicletta per tali spostamenti.

Questione pregiudiziale

Il Tribunale di Napoli ha chiesto, in sostanza, se sia compatibile con gli articoli 49 e 56 TFUE una normativa nazionale che impedisce a un lavoratore autonomo, residente in Italia da oltre 60 giorni, di circolare in Italia con un veicolo immatricolato in un altro Stato membro e usato per spostarsi tra i due Stati per motivi professionali e personali.

Normativa nazionale rilevante

Il riferimento centrale è l’articolo 93, comma 1-bis, del codice della strada, che vieta a chi abbia stabilito la residenza in Italia da più di 60 giorni di circolare con un veicolo immatricolato all’estero. Il comma 7-bis prevede la sanzione amministrativa pecuniaria e il sequestro/fermo del veicolo in caso di violazione.

Ragionamento della Corte

La Corte ha anzitutto osservato che, nel caso concreto, la situazione di VB ricade principalmente nell’ambito della libertà di stabilimento, poiché egli esercita in modo stabile e continuativo un’attività di lavoro autonomo in Italia dal 2017. Ha quindi ritenuto che la norma nazionale sia idonea a ostacolare l’esercizio dell’attività economica, perché obbliga il soggetto a immatricolare in Italia un veicolo già immatricolato in un altro Stato membro o, comunque, gli impedisce di usare la rete stradale italiana dopo 60 giorni di residenza.

La Corte ha riconosciuto che gli Stati membri possono perseguire obiettivi fiscali nel settore dei veicoli, in assenza di armonizzazione completa, e possono imporre obblighi di immatricolazione quando il veicolo è destinato a essere essenzialmente utilizzato in via permanente nel loro territorio oppure vi è di fatto utilizzato in tale modo. Tuttavia, tale verifica spetta al giudice nazionale, che deve accertare se il veicolo sia realmente legato in modo prevalente all’Italia oppure alla Grecia.

Quanto all’obiettivo relativo alla lotta contro le frodi e all’identificazione dei proprietari ai fini del recupero delle sanzioni, la Corte ha richiamato la propria giurisprudenza per affermare che la norma in questione non è idonea a garantire tale risultato.

Decisione

La Corte ha risposto che l’articolo 49 TFUE osta a una normativa nazionale che vieti a un lavoratore autonomo residente in uno Stato membro da più di 60 giorni di circolare in tale Stato con un veicolo immatricolato in un altro Stato membro, qualora il veicolo non sia destinato a essere essenzialmente utilizzato in modo permanente nel primo Stato membro, né sia di fatto utilizzato in questo modo. La compatibilità della misura dipende dunque dalla destinazione e dall’uso effettivo del veicolo, da verificare dal giudice nazionale.

Principio affermato

Il divieto generalizzato di circolazione con veicolo immatricolato all’estero imposto al residente da oltre 60 giorni integra una restrizione alla libertà di stabilimento; esso può giustificarsi solo se il veicolo è sostanzialmente radicato nello Stato membro che impone l’obbligo di immatricolazione e se la misura rispetta il principio di proporzionalità. In mancanza, la normativa è incompatibile con l’articolo 49 TFUE.

Come è indicizzato

Materielibertà di stabilimentolibera prestazione dei servizicircolazione stradaleimmatricolazione dei veicolitassazione dei veicoli a motore

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