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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-486/20

Judgment of the General Court (Third Chamber) of 19 October 2022. — Health and Happiness (H&H) Hong Kong Ltd v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Invalidity proceedings – EU figurative mark Swisse – Absolute grounds for invalidity – Article 51(1)(a) and (b) of Regulation (EC) No 40/94 (now Article 59(1)(a) and (b) of Regulation (EU) 2017/1001) – No distinctive character – Trade mark of such a nature as to deceive the public – State emblem – Trade mark including badges, emblems or escutcheons – Article 7(1)(b), (g), (h) and (i) of Regulation No 40/94 (now Article 7(1)(b), (g), (h) and (i) of Regulation 2017/1001) – Bad faith – Statement of reasons for the application for a declaration of invalidity – Article 63(2) of Regulation 2017/1001 – Scope of the examination which has to be carried out by EUIPO – Article 95(1) of Regulation 2017/1001 – Right to be heard – Article 41 of the Charter of Fundamental Rights. — Case T-486/20

Giurisprudenza europea62020TJ0486

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale annulla la decisione della Quinta commissione di ricorso di EUIPO che aveva confermato la nullità del marchio figurativo "Swisse" per difetto di carattere distintivo. La pronuncia chiarisce che la mera selezione di un motivo nel modulo di nullità non basta se non è accompagnata da argomentazioni specifiche a sostegno di quel motivo. Il Tribunale esclude inoltre che l’eventuale sovrapposizione tra motivi assoluti consenta a EUIPO di sostituirsi alla parte nel costruire il fondamento della domanda.

Nullità di un marchio UE figurativo "Swisse": la Corte chiarisce che, in un procedimento di invalidità per motivi assoluti, EUIPO non può dichiarare nullo il marchio per difetto di carattere distintivo se il richiedente non ha sviluppato tale motivo nella domanda di nullità.

La questione giuridica

Se, in un procedimento di nullità di un marchio UE fondato su motivi assoluti, EUIPO possa basarsi sul motivo di nullità per difetto di carattere distintivo quando, pur essendo stato selezionato nel modulo, il richiedente non ha fornito alcuna motivazione specifica su tale motivo; se ciò comporti violazione dell’obbligo di esaminare solo i motivi e gli argomenti dedotti dalle parti, del diritto di essere sentito e dell’obbligo di motivazione della domanda di nullità.

Principio di diritto

In un procedimento di nullità di un marchio UE fondato su motivi assoluti, EUIPO deve limitare il proprio esame ai motivi e agli argomenti effettivamente dedotti dal richiedente della nullità; non può dichiarare invalido il marchio per difetto di carattere distintivo se, pur avendo selezionato tale motivo nel modulo, il richiedente non ha sviluppato alcuna motivazione specifica al riguardo. Un simile scostamento viola l’articolo 63, paragrafo 2, e l’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, nonché il diritto a una trattazione imparziale di cui all’articolo 41 della Carta.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 63, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 72, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 59, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 7, paragrafo 1, lettere b), g), h) e i), del regolamento (CE) n. 40/94
  • Articolo 51, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 40/94
  • Articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 40/94
  • Articolo 91, paragrafi 1 e 3, dell’Accordo di recesso del Regno Unito
  • Articolo 126 dell’Accordo di recesso del Regno Unito
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 12, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/625
  • Articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2018/625
  • Articolo 17, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/625
  • Articolo 212 del regolamento (UE) 2017/1001

Nullità del marchio figurativo "Swisse" per difetto di carattere distintivo

La causa riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Health and Happiness (H&H) Hong Kong Ltd contro la decisione della Quinta commissione di ricorso di EUIPO del 25 maggio 2020. Il procedimento concerne una domanda di dichiarazione di nullità di un marchio UE figurativo registrato per prodotti della classe 5, commercializzati sotto il segno "Swisse".

Fatti e svolgimento del procedimento amministrativo

Giuliani SpA aveva chiesto la nullità del marchio nel 2018, selezionando nel modulo i motivi di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), g), h) e i), del regolamento n. 40/94 e richiamando anche l’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. La Cancellation Division aveva dichiarato il marchio nullo ritenendo assorbente il difetto di carattere distintivo. In appello, la commissione di ricorso aveva confermato la nullità sul solo fondamento dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94, osservando che il segno sarebbe percepito come indicazione di origine svizzera e quindi privo di carattere distintivo.

Questioni preliminari e ammissibilità

Il Tribunale respinge l’eccezione di irricevibilità sollevata dall’interveniente in relazione alla rappresentanza processuale, ritenendo applicabili le norme dell’Accordo di recesso del Regno Unito, poiché il ricorso era stato proposto prima della fine del periodo transitorio. Respinge anche la richiesta dell’interveniente di ottenere una conferma autonoma della nullità su basi diverse da quelle esaminate dalla commissione di ricorso, ricordando che il sindacato del Tribunale è limitato alla legittimità della decisione impugnata. Sono inoltre dichiarati irricevibili i documenti prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale.

Normativa applicabile

Sul piano sostanziale, la Corte applica il regolamento n. 40/94, perché la domanda di registrazione del marchio risale al 2 luglio 2003. Sul piano procedurale, invece, si applicano il regolamento 2017/1001 e i regolamenti delegato e di esecuzione del 2018. Il Tribunale sottolinea che l’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 impone a EUIPO, nei procedimenti di nullità fondati su motivi assoluti, di limitarsi ai motivi e agli argomenti dedotti dalle parti.

Motivi di ricorso e ragionamento del Tribunale

La ricorrente sosteneva che Giuliani SpA avesse in realtà motivato la domanda solo con riferimento alla natura ingannevole del segno, alla mala fede e all’uso illecito di simboli statali, senza sviluppare alcun argomento specifico sul difetto di carattere distintivo. Secondo la ricorrente, la commissione di ricorso aveva quindi oltrepassato i limiti del contraddittorio, violando gli articoli 63, paragrafo 2, e 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 e l’articolo 41 della Carta.

Il Tribunale accoglie questa censura. Rileva che la selezione del motivo di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), nel modulo non era accompagnata da una vera motivazione: la parte istante aveva sviluppato solo i motivi relativi all’ingannevolezza, alla mala fede e all’esposizione illecita di nomi o simboli di Stato. Né nella domanda né nella replica dinanzi alla Cancellation Division era stato spiegato in che modo il marchio fosse privo di carattere distintivo o incapace di svolgere la funzione essenziale di indicare l’origine commerciale dei prodotti.

Rapporto tra i motivi assoluti e limiti dell’esame di EUIPO

EUIPO e l’interveniente avevano sostenuto che esistesse una sovrapposizione tra il motivo di cui alla lettera b) e quello di cui alla lettera g) dell’articolo 7, paragrafo 1, e che ciò consentisse di collegare gli argomenti sviluppati sul carattere ingannevole alla questione del carattere distintivo. Il Tribunale respinge tale impostazione: pur ammettendo una certa sovrapposizione tra alcuni motivi assoluti, osserva che ciascun motivo è autonomo e richiede un esame separato. L’eventuale prossimità tra i motivi non può supplire all’assenza totale di argomentazione su uno di essi.

Il Tribunale aggiunge che accogliere la tesi di EUIPO porterebbe a svuotare di contenuto l’obbligo di motivazione della domanda di nullità: sarebbe sufficiente selezionare tutti i motivi nel modulo perché EUIPO potesse scegliere liberamente la base giuridica più utile, anche in assenza di una concreta elaborazione difensiva della parte istante. Ciò trasformerebbe il procedimento di nullità in una sorta di riesame d’ufficio analogo all’esame della domanda di registrazione, in contrasto con il sistema del regolamento.

Violazione dell’articolo 41 della Carta

Il Tribunale considera anche che l’organo decidente abbia oltrepassato la propria posizione di imparzialità, costruendo autonomamente il collegamento tra gli elementi addotti dalla parte istante e il motivo di difetto di carattere distintivo. La titolare del marchio non poteva essere tenuta a replicare a un motivo che, nella sostanza, non era stato realmente sviluppato dalla controparte. Ne deriva anche una compressione del diritto di essere sentito e del diritto a una trattazione imparziale della causa.

Decisione e spese

Il Tribunale annulla la decisione impugnata senza esaminare il terzo motivo di ricorso. Condanna EUIPO a sopportare le proprie spese e a rifondere quelle sostenute dalla ricorrente; Giuliani SpA è condannata a sopportare le proprie spese.

Principio affermato

La sola indicazione formale di un motivo di nullità nel modulo non basta: il richiedente deve esporre argomenti specifici a sostegno di ciascun motivo invocato. In mancanza, EUIPO non può sostituirsi alla parte e fondare la declaratoria di nullità su un motivo non motivato, neppure se esiste una parziale sovrapposizione con altri motivi assoluti.

Come è indicizzato

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