Tribunale, Sentenza T-624/20
Judgment of the General Court (Seventh Chamber) of 19 October 2022. — MV v European Commission. — Civil service – Officials – Recruitment – Notice of open competition EPSO/AD/364/19 (AD 7) – Decision of the Selection Board to exclude the applicant from the next stage of the competition – Competition eligibility requirements – Insufficient professional experience – Obligation to state reasons – Manifest error of assessment – Rules on languages – Equal treatment. — Case T-624/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di un candidato escluso da un concorso EPSO per mancanza di esperienza professionale sufficiente nel settore della sicurezza. Ha dichiarato inammissibili le domande dirette contro il bando e la graduatoria provvisoria, e ha ritenuto che la decisione di non ammissione fosse adeguatamente motivata e priva di errore manifesto. Sono state inoltre respinte le censure sul regime linguistico e sul Talent Screener, perché prive di nesso stretto con la decisione di esclusione. Di conseguenza, è stata rigettata anche la domanda di risarcimento danni.
Concorso EPSO/AD/364/19: legittimità dell’esclusione di un candidato per insufficiente esperienza professionale e dell’impostazione del bando, con rigetto delle censure su motivazione, errore manifesto, regime linguistico ed equal treatment.
La questione giuridica
Se la decisione della commissione giudicatrice che esclude il candidato dallo stadio successivo del concorso per mancanza di almeno sei anni di esperienza professionale pertinente sia sufficientemente motivata e immune da errore manifesto; se il candidato possa contestare, in tale sede, la liceità del bando, del regime linguistico e dei criteri di selezione del Talent Screener; e se sussista il diritto al risarcimento dei danni invocati.
Principio di diritto
Il Tribunale ha confermato che, in un concorso dell’Unione, la commissione giudicatrice può fondarsi esclusivamente sulle informazioni fornite dal candidato nella sezione dell’applicazione dedicata all’esperienza professionale per verificare il requisito minimo di ammissione; non è tenuta a considerare la sezione Talent Screener né a svolgere indagini ulteriori. La decisione di esclusione è legittima se la motivazione, completata dalla risposta al reclamo amministrativo, consente al candidato di comprendere perché la sua esperienza è stata ritenuta insufficiente; non vi è errore manifesto quando il candidato non prova, con elementi concreti, che l’esperienza dichiarata raggiunge i sei anni richiesti. Le censure contro il bando, il vincolo linguistico e i criteri del Talent Screener sono inammissibili se non presentano un nesso stretto con la decisione impugnata, e la domanda risarcitoria, essendo accessoria, segue la sorte del ricorso principale.
Norme richiamate
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 296 TFUE
- Articoli 90 e 91 dello სტატuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 27 dello statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 1d dello statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 4 dello statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 7 dello statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 29 dello statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 5 dell’allegato III dello statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 84 del regolamento di procedura del Tribunale
Concorso EPSO/AD/364/19: esclusione per insufficiente esperienza professionale
La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex articolo 270 TFUE proposto da MV avverso la decisione della selezione di un concorso aperto EPSO per Security Officers (AD 7). Il candidato contestava la sua esclusione dallo stadio successivo della procedura per difetto del requisito di almeno sei anni di esperienza professionale pertinente, oltre a vari profili di illegittimità del bando e una domanda di risarcimento danni.
Fatti e svolgimento della procedura
Il bando EPSO/AD/364/19 prevedeva la costituzione di liste di riserva per tre settori, tra cui quello dell’"information and document security". Per tale settore, il bando richiedeva, tra l’altro, studi universitari di almeno quattro anni seguiti da almeno sei anni di esperienza professionale nell’area della sicurezza rilevante per le mansioni descritte nell’allegato I.
Il ricorrente presentava domanda scegliendo greco come lingua 1 e inglese come lingua 2. Superava i test informatizzati a scelta multipla, ma la commissione giudicatrice lo escludeva dallo stadio successivo perché, sulla base delle informazioni fornite nella domanda online, non risultava in possesso di sei anni di esperienza pertinente. Dopo richiesta di riesame e reclamo amministrativo ex articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, l’amministrazione confermava il rigetto.
Domande proposte
Il ricorrente chiedeva l’annullamento:
- della decisione che respingeva il reclamo;
- della decisione della commissione giudicatrice confermata in sede di riesame;
- della precedente decisione di esclusione del 5 giugno 2019;
- del bando di concorso e della bozza di elenco dei candidati invitati allo stadio successivo; nonché il risarcimento di EUR 50 000.
Questioni di ricevibilità
Il Tribunale ha anzitutto dichiarato irricevibile la domanda di annullamento del bando, perché il reclamo amministrativo era stato presentato ben oltre il termine di tre mesi decorrente dalla pubblicazione del bando, termine ritenuto perentorio e di ordine pubblico ai sensi degli articoli 90 e 91 dello Statuto.
Ha poi dichiarato irricevibile anche la domanda diretta contro la bozza di elenco dei candidati ammessi allo stadio successivo, applicando in via analogica la giurisprudenza sulle liste di riserva: l’annullamento dell’intero elenco costituisce, in linea di principio, una sanzione eccessiva rispetto alla presunta irregolarità. Il Tribunale ha chiarito che l’impugnazione può riguardare, al più, la mancata iscrizione del singolo candidato nella lista o, nel caso di specie, la sua mancata ammissione allo stadio successivo.
Quanto alle domande contro la decisione del 5 giugno 2019 e contro la decisione di rigetto del reclamo, il Tribunale ha osservato che, a seguito del riesame, la decisione successiva sostituisce la decisione iniziale della commissione giudicatrice. La decisione di rigetto del reclamo, pur non costituendo atto lesivo autonomo, poteva tuttavia essere presa in considerazione come elemento di motivazione supplementare.
Motivazione e obbligo di motivazione
Sul primo motivo, il Tribunale ha ricordato che, secondo l’articolo 296 TFUE, la motivazione deve consentire al destinatario di comprendere il ragionamento seguito e al giudice di controllarne la legalità. Nei concorsi, l’indicazione dei criteri di ammissione costituisce un minimo informativo che deve essere comunicato ai candidati.
Nel caso concreto, la decisione di esclusione indicava che il candidato non aveva dimostrato di possedere l’esperienza professionale richiesta in rapporto alle mansioni del settore. La motivazione era sintetica, ma il Tribunale ha ritenuto che essa fosse integrata in modo sufficiente dalla decisione sul reclamo, nella quale EPSO esponeva i criteri applicati e spiegava, voce per voce, come l’esperienza dichiarata era stata valutata.
In particolare:
- l’esperienza indicata nella voce 1 era stata riconosciuta solo al 50%, perché riguardava più la gestione di progetti IT che la protezione dell’informazione e la gestione degli incidenti di sicurezza;
- le voci 4-7 erano state considerate non pertinenti, in quanto non collegate alla protezione dell’informazione o alla gestione di incidenti di sicurezza informatica;
- la voce 3 era stata ritenuta irrilevante, perché descriveva compiti di project e programme management IT senza sviluppare le mansioni di sicurezza informatica;
- la voce 2 conteneva solo una parte marginale di attività collegabili alla redazione di politiche e procedure di sicurezza.
Il Tribunale ha quindi concluso che il ricorrente era stato posto in condizione di comprendere le ragioni del rigetto e di contestarle utilmente.
Errore manifesto di valutazione
Sul secondo motivo, il Tribunale ha ribadito che la commissione giudicatrice gode di un ampio potere discrezionale nell’apprezzare la natura e la durata dell’esperienza professionale e il loro nesso con le esigenze del posto. Il controllo giurisdizionale si limita quindi alla verifica di un eventuale errore manifesto.
Il Tribunale ha respinto la tesi del ricorrente secondo cui la commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione anche le informazioni contenute nella sezione Talent Screener e i criteri di selezione dell’allegato II. Ha sottolineato che il bando distingue chiaramente tra:
- una fase preliminare di verifica dell’ammissibilità, basata sulle sezioni su istruzione, esperienza professionale e competenze linguistiche;
- una successiva fase di selezione per titoli, riservata ai soli candidati già risultati ammissibili e fondata unicamente sulle risposte del Talent Screener.
Ne consegue che la commissione non poteva usare le informazioni del Talent Screener per sanare o integrare carenze rilevanti nella fase di ammissibilità. Né poteva farlo senza alterare la parità tra i candidati che avevano compilato la domanda seguendo alla lettera le istruzioni del bando.
Quanto al merito della valutazione, il Tribunale ha osservato che il ricorrente non aveva fornito elementi concreti sufficienti a rendere implausibile l’apprezzamento della commissione. Le sue contestazioni sulle voci 1, 4, 5, 6 e 7 restavano generiche. Per la voce 3, soltanto due incarichi apparivano in astratto collegabili alla sicurezza IT, ma il candidato non aveva descritto le mansioni in modo tale da dimostrare che rientrassero davvero nelle attività elencate nell’allegato I del bando. Il Tribunale ha inoltre ricordato che la commissione non è tenuta a richiedere chiarimenti o documenti supplementari, dovendo valutare solo quanto effettivamente dichiarato nella domanda.
Ha infine osservato che, anche ipotizzando un diverso apprezzamento della voce 2, il periodo complessivo di esperienza pertinente non avrebbe comunque raggiunto i sei anni richiesti, tenuto conto anche della voce 1 valutata al 50%.
Illegittimità del bando, lingua 2 e allegato II
Sul terzo motivo, il ricorrente sosteneva che il bando fosse illegittimo per aver imposto l’uso dell’inglese o del francese come lingua 2 e perché l’allegato II avrebbe privilegiato esperienze maturate all’interno delle istituzioni UE, discriminando l’esperienza nel settore privato.
Il Tribunale ha dichiarato tali censure irricevibili per difetto di nesso stretto con la decisione impugnata. Poiché il ricorrente era stato escluso nella fase di verifica dell’ammissibilità, prima del Talent Screener, e poiché il requisito linguistico non gli aveva impedito di compilare la sezione rilevante dell’esperienza professionale, l’eventuale illegittimità del regime linguistico non incideva sulla motivazione dell’esclusione. Lo stesso valeva per l’allegato II, che riguardava una fase successiva mai raggiunta dal ricorrente.
Talent Screener, uguaglianza di trattamento e allegato III dello Statuto
Sul quarto motivo, il ricorrente contestava la struttura complessiva della procedura, ritenendo illegittima la combinazione tra sezione di ammissibilità e Talent Screener, nonché la disciplina del punto 2.4 delle regole generali dei concorsi aperti e dell’articolo 5 dell’allegato III dello Statuto.
Il Tribunale ha respinto anche questo motivo come irricevibile, perché il ricorrente non aveva formulato censure autonome sul punto 2.4 e, comunque, la sua esclusione era avvenuta prima del Talent Screener. Mancava dunque il nesso stretto richiesto dalla giurisprudenza tra il vizio dedotto nel bando e il motivo concreto della decisione di esclusione.
Domanda di risarcimento
La domanda di risarcimento di EUR 50 000 è stata rigettata perché strettamente connessa alle domande di annullamento. Una volta respinte queste ultime, veniva meno il presupposto della responsabilità dell’Unione invocata dal ricorrente.
Dispositivo e principi ricavabili
Il Tribunale ha integralmente respinto il ricorso, condannando il ricorrente alle spese della Commissione e ponendo le spese del Consiglio a carico di quest’ultimo.
La pronuncia conferma in particolare che:
- la commissione giudicatrice deve attenersi rigidamente alle istruzioni del bando e alle informazioni effettivamente fornite nella sezione pertinente della domanda;
- la sezione Talent Screener non può essere utilizzata per valutare il requisito preliminare di ammissione;
- la motivazione può essere integrata nella fase del reclamo amministrativo;
- le censure contro il bando sono irricevibili se non esiste un nesso stretto con la decisione individuale impugnata;
- il candidato deve descrivere con precisione la propria esperienza professionale, senza poter contare su integrazioni o indagini d’ufficio da parte dell’amministrazione.
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