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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-271/20

Judgment of the General Court (Seventh Chamber) of 19 October 2022. — JS v Single Resolution Board. — Civil service – Members of the temporary staff – Time limit for complaints – Admissibility – Psychological harassment – Article 12a of the Staff Regulations – Request for assistance – Article 24 of the Staff Regulations – Rejection of the request – Absence of prima facie evidence – Duty to have regard for the welfare of staff – Liability. — Case T-271/20

Giurisprudenza europea62020TJ0271

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di un membro del personale temporaneo del SRB che chiedeva l’annullamento del rigetto della propria domanda di assistenza per asserito mobbing psicologico. Pur riconoscendo la tempestività del reclamo amministrativo, la Corte ritiene che il ricorrente non abbia fornito prove prima facie sufficienti a imporre l’apertura di un’inchiesta. Di conseguenza, sono respinte anche le censure fondate sull’articolo 24 dello Statuto e sul dovere di cura, nonché la domanda di risarcimento.

Impugnazione del rigetto di una domanda di assistenza per presunto mobbing: la Corte conferma che, in assenza di indizi prima facie, l’istituzione può respingere la richiesta senza aprire un’indagine e respinge anche la domanda risarcitoria.

La questione giuridica

Se il SRB abbia illegittimamente respinto la domanda di assistenza del ricorrente, fondata su presunto mobbing psicologico da parte del capo unità, senza avviare un’inchiesta; se il reclamo amministrativo fosse tempestivo; e se il diniego di assistenza integrasse violazione dell’articolo 12a, dell’articolo 24 dello Statuto e del dovere di assistenza e cura nei confronti del personale, con conseguente diritto al risarcimento del danno.

Principio di diritto

La Corte afferma che, in materia di domanda di assistenza per presunto mobbing ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto, l’istituzione non è tenuta ad avviare un’indagine quando il dipendente non fornisce elementi di prova prima facie idonei a rendere plausibile la sussistenza di un comportamento abusivo ai sensi dell’articolo 12a; semplici tensioni lavorative, richiami gerarchici, valutazioni negative o misure organizzative giustificate non bastano. Inoltre, il reclamo amministrativo presentato di sabato scadeva il primo giorno lavorativo successivo ai sensi del regolamento n. 1182/71, sicché era tempestivo, ma ciò non incide sulla legittimità del rigetto nel merito. Venute meno le censure di annullamento, cade anche la domanda risarcitoria per mancanza dell’illegittimità presupposta.

Norme richiamate

  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 12a dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 24 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 43 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 44 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 91, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 11 del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea
  • Articolo 46 del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea
  • Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71

Rigetto della domanda di assistenza per presunto mobbing presso il SRB

Si tratta di un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da un membro del personale temporaneo del Single Resolution Board (SRB) avverso il rigetto della propria domanda di assistenza fondata su presunto mobbing psicologico da parte del capo unità. Il Tribunale esamina anche la questione della tempestività del reclamo amministrativo e una domanda di risarcimento danni connessa ai provvedimenti impugnati.

Fatti e procedimento principale

Il ricorrente aveva lavorato presso il SRB sotto l’autorità del proprio capo unità, poi indicato come autore dei comportamenti asseritamente vessatori. Nel 2019, dopo la conclusione sfavorevole della valutazione annuale, egli presentava domanda di assistenza ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto, lamentando molestie psicologiche e chiedendo anche il trasferimento urgente ad altra unità.

Il SRB gli chiedeva di fornire elementi di prova prima facie a sostegno delle allegazioni. Dopo una proroga dei termini concessa anche in considerazione della situazione personale del dipendente, l’autorità competente respingeva la domanda di assistenza il 14 giugno 2019 per mancanza di prova prima facie. Successivamente il ricorrente proponeva reclamo amministrativo, respinto il 23 gennaio 2020 come tardivo. Il ricorso al Tribunale mirava all’annullamento di entrambe le decisioni e al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

Questione della tempestività del reclamo

Il SRB eccepiva l’irricevibilità del ricorso, sostenendo che il reclamo amministrativo fosse stato presentato oltre il termine di tre mesi di cui all’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto. Il Tribunale, dopo aver richiamato la disciplina dei termini e il regolamento n. 1182/71, osserva che quando il termine scade in un sabato esso proroga al primo giorno lavorativo successivo. Poiché il termine scadeva il 14 settembre 2019, sabato, esso si estendeva fino a lunedì 16 settembre 2019; il reclamo, ricevuto il 15 settembre, era quindi tempestivo. L’eccezione di irricevibilità viene pertanto respinta.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama in particolare:

  • articolo 12a dello Statuto, che definisce il mobbing psicologico;
  • articolo 24 dello Statuto, che impone all’istituzione un dovere di assistenza nei confronti del personale;
  • articoli 90 e 91 dello Statuto, sul reclamo amministrativo e sul ricorso giurisdizionale;
  • articolo 11 e articolo 46 del CEOS, che rendono applicabili tali disposizioni ai membri del personale temporaneo;
  • regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71, per il calcolo dei termini.

Il Tribunale richiama inoltre le regole interne del SRB sulla prevenzione delle molestie, in particolare il punto 2.1 e il punto 7.3.

Primo motivo: assenza di prova prima facie del mobbing

Il primo motivo verteva sulla presunta violazione dell’articolo 12a, paragrafo 3, dello Statuto e delle regole interne del SRB in materia di prevenzione delle molestie. Il Tribunale precisa che, nel caso di domanda di assistenza basata su molestie psicologiche, il controllo di legittimità riguarda non la verifica piena dell’esistenza del mobbing, ma la correttezza della conclusione dell’amministrazione secondo cui non erano stati forniti elementi di prova prima facie.

Il Tribunale ricorda che, per configurare mobbing, il comportamento deve essere:

  • improprio;
  • reiterato o sistematico;
  • intenzionale;
  • idoneo a ledere personalità, dignità o integrità fisica o psichica della persona;
  • tale da apparire, per un osservatore imparziale e ragionevole, eccessivo e censurabile.

Esaminando i diversi episodi denunciati, il Tribunale ritiene che nessuno di essi, isolatamente o complessivamente considerato, offra un principio di prova sufficiente:

  • il ritardo nell’approvazione della valutazione 2017 non basta, poiché spiegato anche dalla tardiva trasmissione della valutazione del precedente datore di lavoro e dall’assenza per congedo di maternità del capo unità;
  • la mancanza di obiettivi chiari non è dimostrata, perché il ricorrente aveva ricevuto offerte di lavoro, descrizione della posizione e obiettivi discussi per il 2018 e il 2019;
  • i dinieghi di ferie erano isolati e giustificati dalle esigenze di servizio;
  • non vi è prova della mancata validazione dell’orario straordinario o dell’assegnazione di compiti impossibili;
  • i richiami del superiore su assenze, orari, riservatezza o sensibilità dei temi trattati rientravano nell’esercizio del potere di gestione;
  • le accuse verbali di insulti e minacce non erano supportate da testimonianze o altri riscontri;
  • la valutazione annuale negativa, di per sé, non può essere qualificata come molestia, salvo che travalichi in critiche offensive o lesive, circostanza qui esclusa.

Il Tribunale conclude che gli episodi evocati descrivono semmai un rapporto conflittuale o teso, ma non integrano un processo di molestie psicologiche ripetuto o sistematico.

Secondo motivo: articolo 24 dello Statuto e dovere di assistenza

Con il secondo motivo il ricorrente sosteneva che, anche in assenza di piena prova, il SRB avrebbe dovuto aprire un’indagine in forza dell’articolo 24 dello Statuto e della regola interna sul dovere di assistenza. Il Tribunale ricorda però che l’istituzione non può essere obbligata ad avviare un’inchiesta sulla base di mere allegazioni prive di elementi probatori, dovendo anche tutelare i diritti della persona indicata come responsabile.

Il fatto che il ricorrente avesse chiesto la presenza di un terzo al colloquio di valutazione, avesse presentato certificati medici, fosse stato trasferito ad altra unità o avesse segnalato la situazione alle funzioni di compliance e ai consiglieri riservati non costituiva, da solo, prova sufficiente di molestie. Il trasferimento urgente, in particolare, viene qualificato come misura cautelare adottata per prudenza e non come riconoscimento dell’esistenza del mobbing.

Il Tribunale esclude quindi che il SRB abbia violato l’articolo 24 dello Statuto o le regole interne nel rifiutare l’apertura dell’indagine in mancanza di elementi prima facie.

Terzo motivo: dovere di cura nei confronti del personale

Il ricorrente invocava infine la violazione del duty of care, sostenendo che il SRB, a fronte della sua situazione sanitaria e delle denunce presentate, avrebbe dovuto valutare la domanda di assistenza in modo più ampio e aprire un’inchiesta.

Il Tribunale ricorda che il dovere di cura impone all’amministrazione di prendere in considerazione tutti gli elementi rilevanti, bilanciando interessi del servizio e interessi del dipendente, e che tale dovere si intensifica quando la salute fisica o mentale del dipendente appare compromessa. Tuttavia, nel caso concreto, il SRB ha agito in modo coerente con tale obbligo:

  • ha trasferito immediatamente il ricorrente ad altra unità come misura d’urgenza e di cautela;
  • ha concesso proroghe per consentirgli di produrre elementi a sostegno della domanda di assistenza;
  • ha tenuto conto della sua situazione personale.

Il Tribunale osserva inoltre che il ricorrente non ha dimostrato che il SRB disponesse di altri elementi idonei a imporre l’apertura di un’indagine, né che le sue assenze per malattia fossero riconducibili a molestie psicologiche note all’amministrazione. Anche questo motivo viene quindi respinto.

Domanda di risarcimento danni

La domanda risarcitoria, pari a EUR 20 000 per danno non patrimoniale e EUR 77 408 per danno materiale, era fondata esclusivamente sull’illegittimità delle decisioni di rigetto della domanda di assistenza. Poiché il ricorso di annullamento è integralmente respinto, manca il presupposto dell’illegittimità dell’atto, e viene meno anche la domanda di responsabilità.

Dispositivo e principio affermato

Il Tribunale respinge il ricorso in toto e condanna il ricorrente alle spese. Il principio che emerge è che, nelle controversie sul mobbing nel pubblico impiego dell’Unione, l’istituzione deve avviare un’inchiesta solo quando la domanda di assistenza sia sorretta da elementi prima facie sufficienti; altrimenti il rigetto è legittimo, anche se il dipendente abbia subito tensioni lavorative o abbia ottenuto misure cautelari di trasferimento.

Come è indicizzato

Materiepubblico impiego europeomobbing psicologicoassistenza al personaletermini proceduraliresponsabilità extracontrattuale dell’unione europea

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