Cassazione Penale, Sentenza n. 21648/2023 del 19/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente era stata condannata per tentato furto aggravato (in concorso con Mariana Cociu) per avere sottratto merce dagli scaffali dell'esercizio commerciale Cossuto a Zagarolo (valore complessivo circa €640). Ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: 1) contestazione dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede sostenendo che il personale di sicurezza aveva esercitato un controllo continuo (tramite videosorveglianza) e pertanto l'aggravante non doveva essere applicata; 2) omissione del riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., poiché la corte territoriale avrebbe escluso l'istituto confidando su una valutazione manifestamente illogica dell'abitualità della condotta (avendo ritenuto l'abitualità sulla base di un solo precedente commesso pochi mesi prima) e senza tener conto della natura e del valore dei beni.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per il primo motivo e fondato per il secondo: 1) primo motivo (aggravante): inammissibile perché la Corte di Cassazione ha ritenuto che la valutazione della corte territoriale è una valutazione di fatto (sussistenza di un controllo non continuativo: merce prelevata e occultata, allarmi e controlli effettuati dopo il superamento delle casse) e che dispositivi antitaccheggio o la mera presenza di videosorveglianza non escludono automaticamente l'aggravante; solo una sorveglianza continuativa, costante e specificamente efficace può escluderla, e la diversa lettura dei fatti offerta dalla difesa costituiva mera rielaborazione critica non sindacabile in cassazione. 2) secondo motivo (art. 131-bis c.p.): fondato. La Corte ha ritenuto che la corte territoriale aveva errato nell'individuare l'abitualità sulla base di un solo precedente; la norma richiede la presenza di almeno due altri illeciti della stessa indole per configurare la serialità che osterebbe l'applicazione di art. 131-bis; perciò la sentenza è annullata limitatamente alla questione relativa all'art. 131-bis e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per nuovo giudizio su quel punto. Il ricorso è dichiarato inammissibile nel resto.
Norme richiamate
Si tratta della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; l'interpretazione data dalla Corte è che il divieto di applicazione per 'abitualità' comporta la presenza di almeno due precedenti illeciti della stessa indole (quindi almeno tre illeciti complessivi, inclusivo di quello in giudizio) per escludere l'istituto; un solo precedente non è sufficiente.
aggravante dell'esposizione alla pubblica fede
L'aggravante non è esclusa dalla mera presenza di dispositivi antitaccheggio o dalla sola esistenza di sistemi di videosorveglianza. I dispositivi antitaccheggio normalmente forniscono solo allarmi acustici e non assicurano controllo a distanza idoneo ad ostacolare la sottrazione; la videosorveglianza può escludere l'aggravante soltanto se provata la sorveglianza continuativa, costante e specificamente efficace tale da impedire la facile sottrazione della cosa.
Massime di principio
- La valutazione circa l'esistenza di un controllo "continuativo e specificamente efficace" (che escluderebbe l'aggravante "esposizione alla pubblica fede") richiede elementi di fatto concreti: non basta la mera presenza di telecamere o di dispositivi antitaccheggio, ma serve dimostrare che la sorveglianza ha effettivamente impedito la sottrazione o reso impossibile l'accesso alla cosa.
- In sede di Cassazione è limitato il sindacato sui fatti: la mera diversa valorizzazione delle prove già valutate in appello (ricostruzione alternativa dei fatti) non è motivo di annullamento se la decisione impugnata espone un apparato argomentativo logico.
- Per l'applicazione di art. 131-bis c.p. è fondamentale l'accertamento del numero e della natura dei precedenti: la configurazione dell'abitualità richiede almeno due precedenti illeciti della stessa indole oltre al fatto in giudizio; la presenza di un solo precedente non è sufficiente e determina errore di diritto se la corte territoriale ne trae la conclusione opposta.
- Se si contesta l'aggravante in casi di furto in esercizi commerciali, è strategico produrre prove sull'effettivo assetto della merce (ad es. merce non facilmente accessibile, collocata dietro bancone, con presenza di personale sul posto in pianta stabile) o documentare la sorveglianza continua (registro di controllo, dichiarazioni coerenti dell'addetto alla sicurezza, filmati che dimostrino controllo in tempo reale), altrimenti la mera affermazione di controllo non è sufficiente.
- Quando la Cassazione annulla limitatamente a questioni di diritto (es. applicabilità di art. 131-bis) il processo viene rinviato per nuovo giudizio solo su quel punto, lasciando ferme le altre statuizioni non toccate dall'annullamento.
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