Cassazione Penale, Ordinanza n. 10719/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il provvedimento del Tribunale di sorveglianza fosse sorretto da motivazione congrua, non contraddittoria né illogica, e che i motivi di ricorso fossero meramente ripetitivi e contrastanti con gli atti processuali. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il difensore del condannato ha proposto ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Genova che aveva rigettato l'istanza di concessione di una misura alternativa alla detenzione. Il ricorso riproponeva elementi già sottoposti al giudice di merito: l'età del condannato, l'esistenza di un'attività lavorativa, la disponibilità di un domicilio ritenuto idoneo e l'avvio di un percorso di revisione critica. La Corte rileva però che tali deduzioni non si confrontano con la motivazione dell'ordinanza impugnata, la quale aveva evidenziato l'assenza di una documentazione dell'attività lavorativa, l'inidoneità del domicilio per mancanza di citofono e campanello, l'ammissione solo parziale delle responsabilità, la presenza di ulteriori carichi pendenti per reati della stessa indole e la mancanza di iniziative risarcitorie verso le persone offese per i reati contro il patrimonio.
Norme richiamate
richiamato implicitamente nel contesto del procedimento di sorveglianza e della decisione sull'istanza di misura alternativa, senza specifiche elaborazioni testuali
norma del procedimento di sorveglianza rilevante per la trattazione dell'istanza di misura alternativa, ma non interpretata espressamente nel testo
base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso provvedimenti del tribunale di sorveglianza, il ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre deduzioni di fatto già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
- La motivazione del diniego di una misura alternativa alla detenzione è immune da censure di legittimità quando valorizzi in modo non manifestamente illogico elementi come mancata documentazione dell'attività lavorativa, inidoneità del domicilio, ammissione solo parziale delle responsabilità, carichi pendenti e assenza di condotte riparatorie.
- La presenza di ulteriori precedenti o pendenze per reati della stessa indole e la mancata iniziativa risarcitoria possono legittimamente incidere negativamente sulla valutazione prognostica richiesta per la concessione di misure alternative.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla legge.
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