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Sentenza

Sentenza del 26/09/2022 n. 4047 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Irpef - Redditi lavoro dipendente percepiti all'estero - Tassazione alla fonte - Oneri dichiarativi - Indicazione nella dichiarazione redditi Italia.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa erariale è stata ritenuta legittima: la mancata dichiarazione in Italia dei redditi di lavoro dipendente percepiti all'estero legittima il recupero a tassazione. La circostanza che il reddito sia stato verosimilmente tassato alla fonte all'estero non esonera dall'obbligo dichiarativo in Italia né impedisce il recupero dell'imposta dovuta in assenza di documentazione probatoria/idonea annotazione nella dichiarazione.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente non ha indicato nella dichiarazione dei redditi italiana dell'anno di riferimento i redditi di lavoro dipendente percepiti per prestazioni rese all'estero. L'ufficio ha recuperato a tassazione tali redditi in Italia ritenendo insufficiente la sola prova della verosimile tassazione alla fonte estera senza la relativa indicazione nella dichiarazione italiana.

Norme richiamate

  • d.P.R. 917/86, art. 5, comma 3

    Usato dalla giurisprudenza per richiamare il principio per cui il contribuente residente è tenuto a dichiarare i redditi di lavoro dipendente anche se prodotti con prestazioni rese all'estero; l'articolo viene interpretato nel senso della obbligatorietà dell'inclusione del reddito nella dichiarazione italiana salvo prova documentale della tassazione estera e applicazione delle norme sul credito per imposte estere.

  • d.P.R. 917/86, art. 165

    Riferimento normativo richiamato connesso alla disciplina del trattamento dei redditi prodotti all'estero e delle modalità di eliminazione della doppia imposizione; interpretato come norma che non esonera dall'obbligo dichiarativo in Italia e regola l'eventuale riconoscimento di crediti/agevolazioni per imposte estere.

  • Cass. Civ., sent. 4558/2015

    Giurisprudenza precedentemente richiamata che conferma il principio secondo cui la mera verosimile tassazione alla fonte estera non sostituisce l'obbligo di dichiarazione in Italia e che la prova della tassazione estera grava sul contribuente.

  • Cass. Civ., sent. 20291/2018

    Ulteriore precedenza che ribadisce l'orientamento: in assenza di riscontro nella dichiarazione italiana e di idonea documentazione, l'Amministrazione finanziaria può legittimamente recuperare a tassazione i redditi esteri percepiti dal residente.

Massime di principio

  • Il soggetto residente deve dichiarare in Italia i redditi di lavoro dipendente prodotti per prestazioni rese all'estero: la tassazione alla fonte estera non esonera dall'obbligo dichiarativo italiano.
  • La prova della tassazione estera e dei pagamenti effettuati all'estero grava sul contribuente: è necessario conservare e produrre certificazioni/documentazione (certificati di ritenuta, buste paga estere, certificati fiscali) per ottenere il riconoscimento di crediti o esenzioni.
  • Per evitare contenziosi, indicare esplicitamente nella dichiarazione italiana i redditi esteri e la richiesta del credito per imposte pagate all'estero (o l'applicazione del trattato bilaterale), allegando la documentazione comprovante la tassazione estera.
  • In mancanza di adeguata documentazione la PA può procedere al recupero a tassazione: la 'verosimile' imposizione estera non è sufficiente come prova contro l'accertamento.
  • Se si ritiene di aver già subito imposizione all'estero, è opportuno attivare i procedimenti previsti per il riconoscimento del credito d'imposta e, se del caso, richiedere assistenza all'Agenzia o avvalersi di strumenti di mutuo accordo previsti dai trattati contro le doppie imposizioni.

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