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Sentenza

Sentenza del 26/09/2022 n. 765 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria

Imposta di registro - fideiussioni plurime - decreto ingiuntivo -enunciazione - solidarietà cumulativa - assunzione - unicità del debito -imposta proporzionale - su di una sola fideiussione - applicazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Disputa sull'applicazione dell'imposta di registro ad un decreto ingiuntivo che enunciava due fideiussioni rilasciate da due fideiussori per lo stesso debito. L'Amministrazione aveva liquidato l'imposta proporzionale dello 0,50% su ciascuna fideiussione, mentre la contribuente sosteneva che, trattandosi di cofideiussioni per lo stesso debito con responsabilità solidale cumulativa, l'imposta proporzionale dovesse essere applicata a una sola fideiussione e le restanti assoggettate a imposta fissa ai sensi dell'art. 6 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR. L'Agenzia ha invece sostenuto che le fideiussioni erano state prestate in momenti diversi e con atti distinti e pertanto dovevano essere tassate separatamente in via proporzionale.

La decisione

La Corte regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia. Ha ritenuto applicabile il regime agevolativo ex art. 6 Tariffa parte prima quando più fideiussioni enunciate nello stesso decreto ingiuntivo comportano responsabilità solidale cumulativa per lo stesso debito: l'imposta proporzionale si applica ad una sola fideiussione, le altre sono soggette ad imposta fissa. La decisione si fonda anche sull'art. 1946 c.c. che riconosce la solidarietà quando più fideiussioni garantiscono lo stesso debito, indipendentemente dalla contestualità formale. Conseguentemente l'Agenzia è stata condannata a restituire alla contribuente l'eccedenza di imposta versata pari a €33.925,00 oltre interessi. Le spese di giudizio sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 6, Tariffa, parte prima, Allegata al TUR (T.U. imposta di registro)

    Stabilisce il regime fiscale applicabile alle fideiussioni enunciate: quando più fideiussioni enunciate nello stesso atto/decreto comportano responsabilità solidale cumulativa per lo stesso debito, l'imposta proporzionale si applica ad una sola fideiussione e le altre sono soggette a imposta in misura fissa.

  • art. 1946 c.c.

    Prevede che, quando due o più fideiussioni garantiscono lo stesso debito e lo stesso debitore, sussiste naturalmente il vincolo della solidarietà; tale solidarietà può sussistere anche se le garanzie sono state prestate in momenti o atti diversi.

  • art. 22, T.U. imposta di registro

    Regola l'enunciazione degli atti nel decreto ingiuntivo; consente che più atti (fideiussioni) siano enunciati nello stesso decreto, dando rilevanza fiscale all'enunciazione medesima.

  • Cass., Sez. V, n. 976/2018 (e giurisprudenza correlata)

    Giurisprudenza di legittimità che conferma il principio secondo cui l'agevolazione prevista dall'art. 6 Tariffa si applica quando le fideiussioni enunciate nel medesimo decreto implicano solidarietà per lo stesso debito, senza richiedere la contestualità della prestazione o un'intesa esplicita tra garanti.

  • Cass. Sez. I, sent. 5465/1997; 9425/1994

    Stabilisce che la restituzione di imposte versate in eccedenza può essere disposta dal giudice anche senza che il contribuente abbia previamente presentato un'istanza di rimborso amministrativo.

Massime di principio

  • Se più fideiussioni sono enunciate nello stesso decreto ingiuntivo e garantiscono lo stesso debito, producendo responsabilità solidale cumulativa, si applica l'imposta proporzionale a una sola fideiussione; le altre sono soggette a imposta fissa ai sensi dell'art. 6 Tariffa parte prima.
  • La contemporaneità della prestazione delle garanzie o l'esistenza di un'intesa esplicita tra i fideiussori non è condizione necessaria per riconoscere la solidarietà ai fini dell'agevolazione fiscale: conta la natura solidale della garanzia per lo stesso debito, anche se derivante per legge (art. 1946 c.c.).
  • La circostanza che le garanzie siano state rese con atti distinti non impedisce l'accesso al regime agevolativo se, in concreto, esse vincolano i fideiussori in modo solidale per lo stesso debito.
  • L'Amministrazione finanziaria non può automaticamente applicare l'imposta proporzionale a ciascuna fideiussione solo perché esistono più atti formali; occorre valutare la sostanza giuridica (unicità del debito e solidarietà).
  • Il contribuente ha diritto alla restituzione dell'eventuale eccedenza di imposta versata in pendenza di giudizio anche senza aver prima presentato istanza di rimborso amministrativo.

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