Sentenza del 26/09/2022 n. 4026 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Accertamento - Decadenza e prescrizione - Emanazione dell'avviso di accertamento - Termine dilatorio di 60 giorni dalla consegna del verbale - Mancato rispetto - Motivata urgenza - Approssimarsi del termine di decadenza - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeil giudice ha ritenuto che l'approssimarsi del termine di decadenza non costituisce "particolare e motivata urgenza" ai sensi dell'art. 12, comma 7 della legge n. 212/2000; ne consegue che l'avviso emesso ante tempus è illegittimo e può essere annullato quando non sia provata un'urgenza concreta, oggettiva ed esterna all'ente impositore
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
l'Ufficio ha emanato l'avviso di accertamento prima della scadenza del termine dilatorio di 60 giorni dalla consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni; l'Ufficio ha giustificato l'azione con la presunta "approssimarsi del termine di decadenza" dell'azione accertativa ritenendola motivo di urgenza
Norme richiamate
legge n. 212/2000, art. 12, comma 7
l'avviso di accertamento non può essere emanato prima di 60 giorni dalla consegna del verbale di chiusura, salvo casi di particolare e motivata urgenza; tale urgenza deve consistere in fatti concreti esterni all'ente impositore e non nella sola esigenza dell'ente di non perdere la decadenza
Cass. 11110/22
giurisprudenza richiamata a sostegno del principio per cui l'approssimarsi della decadenza non legittima l'inosservanza del termine dilatorio; conferma che l'urgenza deve essere oggettiva ed estranea alla responsabilità dell'ufficio
Massime di principio
- La mera imminenza del termine di decadenza non è motivo legittimo per emettere avvisi di accertamento prima dei 60 giorni dalla consegna del verbale: l'atto può quindi essere impugnato e annullato se non sussiste un'urgenza esterna e motivata.
- Per giustificare l'eccezione all'attesa dei 60 giorni l'amministrazione deve documentare fatti concreti, oggettivi e non dipendenti dalla sua organizzazione o responsabilità (es. rischio concreto e immediato di dispersione di beni da parte del contribuente), non semplici esigenze procedurali o di tutela della decadenza.
- Nel valutare la legittimità dell'avviso ante tempus il giudice esamina la motivazione dell'urgenza e la sua effettiva esteriorità rispetto all'ufficio; la carenza di tale motivazione rende l'atto annullabile.
- Il contribuente dovrebbe verificare e provare la data di consegna del processo verbale e il calcolo dei 60 giorni; in caso di emissione anticipata dell'avviso, è opportuno proporre ricorso evidenziando la violazione dell'art. 12 co. 7.
- L'amministrazione, per evitare l'annullamento, deve documentare tempestivamente e in modo circostanziato le ragioni di urgenza (fatti e elementi di prova) nell'atto o nei relativi atti istruttori.
- In caso di dubbio sulla corretta decorrenza dei termini (data di notifica vs. data di effettiva consegna del verbale), è necessario acquisire prove documentali (firma di ricezione, raccomandata, pec, verbali) per la difesa processuale.
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