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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24359/2023 del 10/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte prende atto della rinuncia al ricorso depositata dalla parte ricorrente e della successiva accettazione da parte della controricorrente. Ritenuta quindi perfezionata la rinuncia, dichiara l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., senza provvedere sulle spese perché le parti avevano raggiunto un accordo anche su tale profilo.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La controversia originava da un rapporto di appalto tra due società. La società appaltatrice, rimasta insoddisfatta del pagamento del saldo del corrispettivo, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo e, a seguito dell’opposizione della controparte, aveva visto rigettare sia l’opposizione al primo grado sia l’appello. Essa proponeva quindi ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello che aveva confermato il rigetto della pretesa creditoria. Il ricorso era articolato in due motivi, ma nel testo non ne sono riportati i contenuti specifici. Prima della decisione, la ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso, dichiarando di aver raggiunto un accordo con la controparte anche sulle spese; la curatela accettava la rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato nel passaggio relativo all’ordinanza interlocutoria che aveva rimesso la causa alla pubblica udienza per difetto di evidenza decisoria.

  • art. 375 n. 1 c.p.c.

    Richiamato nel medesimo contesto della rimessione alla pubblica udienza.

  • art. 375 n. 5 c.p.c.

    Richiamato nel medesimo contesto della rimessione alla pubblica udienza.

  • art. 390 c.p.c.

    Norma richiamata per dichiarare l’estinzione del processo a seguito di rinuncia al ricorso accettata dalla controparte.

  • art. 391 c.p.c.

    Norma richiamata per la declaratoria di estinzione del giudizio e per la regolazione delle conseguenze processuali della rinuncia accettata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso produce l’estinzione del processo quando sia accettata dalla parte controricorrente.
  • Se la rinuncia al ricorso interviene dopo il deposito dell’atto introduttivo e viene accettata dalla controparte, la Corte deve dichiarare l’estinzione del giudizio senza decidere nel merito.
  • Quando le parti raggiungono un accordo anche sulle spese, la Corte può non provvedere sulla regolazione delle stesse in sede di estinzione del giudizio.
  • La declaratoria di estinzione rende non necessaria la trattazione dei motivi di ricorso, che restano assorbiti dalla rinuncia.
  • In presenza di rinuncia validamente accettata, l’esito processuale prevalente è la cessazione del giudizio, indipendentemente dalla fondatezza delle censure proposte.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoLiquidazione giudizialeRicorso per cassazione
RamiContrattiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiRisoluzione del contratto

Testo integrale

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