Cassazione Civile, Ordinanza n. 36273/2021 del 23/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La parte ricorrente aveva proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. contro una cartella di pagamento fondata su un ruolo esattoriale relativo a sanzioni amministrative elevate dal Comune di Fiumicino, per un importo complessivo di euro 290,80. Nell’opposizione erano stati dedotti: intervenuta prescrizione del credito, mancata notificazione della cartella esattoriale per importo corrispondente al ruolo presupposto e illegittima applicazione della maggiorazione per ritardato pagamento. Il Giudice di Pace aveva accolto l’opposizione, ma aveva condannato alle spese solo l’agente della riscossione, compensandole tra la ricorrente e il Comune. La ricorrente aveva quindi appellato la sentenza limitatamente alla regolazione delle spese, sostenendo che, essendo stata l’opposizione integralmente accolta e non ricorrendo i presupposti per la compensazione, anche il Comune dovesse essere condannato alle spese del grado. Il Tribunale aveva rigettato l’appello. In cassazione è stata denunciata la violazione degli artt. 91, 92 e 97 c.p.c. per avere il giudice di merito compensato le spese nei rapporti tra opponente ed ente impositore nonostante la soccombenza integrale di quest’ultimo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che, in tema di sanzioni amministrative, quando l’opposizione alla cartella esattoriale investe sia l’ente titolare della pretesa sanzionatoria sia il concessionario della riscossione, entrambi sono legittimati passivi e, in caso di annullamento della cartella, possono essere condannati in solido alle spese di lite secondo il principio di soccombenza. Nel caso concreto, poiché l’opposizione era stata integralmente accolta e la ricorrente aveva contestato non solo atti del concessionario ma anche la prescrizione del credito, il Comune doveva essere condannato insieme all’agente della riscossione alle spese del primo grado. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., estendendo la condanna alle spese anche al Comune di Fiumicino e regolando le spese del giudizio di appello e di legittimità in solido tra i resistenti, con liquidazione ai minimi tariffari e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
indica il rimedio oppositivo esperito contro la cartella di pagamento.
si applica il principio generale della soccombenza per la condanna alle spese anche nei confronti dell’ente impositore e del concessionario della riscossione.
la compensazione delle spese è ritenuta non giustificata in assenza dei presupposti di legge.
richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla regolazione delle spese tra più parti soccombenti.
consente la definizione camerale del ricorso sulla base della proposta del relatore.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
consente alla Corte, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito dopo la cassazione.
richiamato per la liquidazione delle spese professionali ai valori minimi, in relazione all’esiguità del valore e alla minima rilevanza della questione.
richiamato quale modifica al D.M. n. 55 del 2014 ai fini della liquidazione delle spese.
Massime di principio
- In materia di opposizione a cartella esattoriale per sanzioni amministrative, se vengono contestati vizi riferibili sia all’ente titolare della sanzione sia al concessionario della riscossione, entrambi sono legittimati passivi.
- Quando la cartella viene annullata all’esito dell’opposizione, le spese seguono la soccombenza e possono essere poste in solido a carico sia dell’ente impositore sia dell’agente della riscossione.
- La compensazione delle spese non può essere disposta in assenza dei presupposti normativi e non può essere giustificata solo in ragione della posizione processuale di uno soltanto dei coobbligati/legittimati passivi.
- In mancanza di litisconsorzio necessario tra ente impositore e concessionario della riscossione, ciascuno di essi resta autonomamente esposto alla condanna alle spese e può far valere, se del caso, le proprie difese o domande di manleva.
- Se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito anche sulla regolazione delle spese.
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