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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32754/2025 del 03/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La decisione impugnata resta ferma, inclusa la valutazione di non concedere la sostituzione della pena detentiva con pena sostitutiva.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, pur confermando la condanna, ha negato la sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare o con altra pena sostitutiva. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice di merito avrebbe errato nel non applicare una sanzione sostitutiva ai sensi degli artt. 20-bis c.p. e 58 l. 689/1981. La Corte di cassazione osserva però che le censure sono riproduttive di questioni già esaminate e disattese, e che il giudizio di merito ha motivato in modo logico e corretto il diniego valorizzando le modalità del fatto, ritenute pericolose, la fuga dopo l'alt all'ordine delle forze dell'ordine, il rischio per la pubblica incolumità e i numerosi precedenti penali dello stesso tipo.

Norme richiamate

  • art. 20-bis c.p.

    indica le pene sostitutive della pena detentiva breve richieste dalla difesa; la loro applicazione resta rimessa al giudizio discrezionale del giudice

  • art. 58 l. 689/1981

    Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati.

    la sostituzione non è automatica ma subordinata a una valutazione prognostica ancorata ai criteri dell'art. 133 c.p. e alla verifica dell'idoneità rieducativa e preventiva

  • art. 133 c.p.

    costituisce il parametro di riferimento per valutare gravità del fatto, modalità della condotta e personalità del condannato ai fini della concessione o del diniego delle pene sostitutive

  • art. 53 l. 689/1981

    l'accertamento delle condizioni per applicare una sanzione sostitutiva è qualificato come accertamento di fatto, non censurabile in cassazione se motivato in modo non manifestamente illogico

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa

  • d.lgs. n. 150 del 2022

    ha riformato la disciplina delle pene sostitutive, ma non ha eliminato la discrezionalità giudiziale né il riferimento ai criteri dell'art. 133 c.p.

  • legge n. 689 del 1981

    quadro normativo delle pene sostitutive e dei poteri del giudice nella loro applicazione

Massime di principio

  • La concessione delle pene sostitutive della pena detentiva breve è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice di merito, che deve essere svolta sulla base dei criteri dell'art. 133 c.p. e motivata in modo congruo.
  • Il diniego della sostituzione è legittimo quando il giudice evidenzi, con argomentazione logica, una prognosi sfavorevole sulla futura osservanza delle prescrizioni e sulla capacità della misura di garantire finalità rieducative e prevenzione speciale.
  • Ai fini della sostituzione della pena, il giudice può valorizzare non solo la gravità e le modalità del fatto, ma anche il comportamento successivo al reato e i precedenti penali dell'imputato, se rilevanti per la valutazione prognostica.
  • In cassazione non è consentito riesaminare nel merito una valutazione di fatto del giudice sulla concedibilità della pena sostitutiva quando la motivazione sia non illogica e non mancante.
  • L'intervento riformatore del 2022 non ha trasformato le pene sostitutive in un beneficio dovuto: resta necessario un bilanciamento tra esigenze rieducative ed effettività della pena, espresso in una motivazione adeguata.
  • In caso di ricorso inammissibile, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, seguono la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPene e commisurazionePene alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiOnere della prova

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