Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 20/12/2016 n. 26281 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, denunciando la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 59, della L. n. 400 del 1975, artt. 1 e 6, e della L. n. 587 del 1967, art. 1. In particolare, sosteneva che la sentenza del Tribunale civile di Roma, emessa nei suoi confronti durante la liquidazione coatta amministrativa, dovesse essere assoggettata al regime della registrazione a debito previsto per gli atti relativi alle procedure fallimentari, anziché al pagamento ordinario dell'imposta di registro in misura proporzionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, ritenendolo infondato. Ha confermato che la sentenza emessa nei confronti di una società sottoposta a liquidazione coatta amministrativa è soggetta all'imposta di registro in misura proporzionale. Il regime della registrazione a debito previsto dall'art. 59 del D.P.R. n. 131 del 1986 riguarda esclusivamente gli atti delle procedure fallimentari e non è estensibile, per assimilazione, alla liquidazione coatta amministrativa. Le spese dei giudizi di merito e di legittimità sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 59

    La registrazione a debito è prevista per specifiche ipotesi collegate alla procedura fallimentare. La Corte ha escluso che tale disciplina possa essere applicata anche agli atti relativi alla liquidazione coatta amministrativa.

  • Legge n. 400 del 1975, artt. 1 e 6

    Norme richiamate dalla ricorrente a sostegno dell'applicazione del regime agevolato o speciale di registrazione; la Corte non ha ritenuto fondata l'interpretazione proposta.

  • Legge n. 587 del 1967, art. 1

    Ulteriore disposizione invocata dalla società, senza che ne derivasse l'estensione del regime della registrazione a debito alla liquidazione coatta amministrativa.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La disposizione individua il vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto dalla ricorrente nel ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Il regime fiscale applicabile agli atti giudiziari deve essere individuato sulla base della procedura concorsuale espressamente prevista dalla legge, senza estendere automaticamente una disciplina speciale a procedure diverse.
  • La liquidazione coatta amministrativa non è equiparabile alla procedura fallimentare ai fini della registrazione a debito prevista dall'art. 59 del D.P.R. n. 131 del 1986.
  • Una sentenza emessa nei confronti di un soggetto sottoposto a liquidazione coatta amministrativa resta, in linea generale, soggetta all'imposta di registro ordinaria, anche in misura proporzionale quando previsto dalla legge.
  • Le agevolazioni o deroghe in materia tributaria sono interpretate restrittivamente: non possono essere applicate per analogia a fattispecie non espressamente contemplate.
  • Quando si valuta il trattamento fiscale di un atto nell'ambito di una procedura concorsuale, occorre verificare la specifica procedura in corso e la norma che disciplina espressamente quella procedura.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.