Cassazione Penale, Sentenza n. 26569/2024 del 05/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che aveva ratificato un concordato ex art. 599-bis c.p.p.. Il motivo di Piero Poce deduce violazione di legge (art. 192 c.p.p.), sostenendo che non vi sarebbe stata prova certa della sua responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio, anche con riguardo all'allegata volontà omicidiaria (si osserva che la persona offesa si era protetta dietro le auto e i colpi non avrebbero mirato a parti vitali, quindi l'intento sarebbe stato solo intimidatorio). Il motivo di Alessio Poce lamenta mancanza di motivazione in ordine alla dosimetria della pena. Entrambi i ricorrenti avevano però concordato in appello pena e profili di responsabilità, rinunciando ai restanti motivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, ritenendo le doglianze generiche ed eccentriche rispetto ai profili non rinunciati dopo il concordato in appello. Ha confermato che, salvo i casi tassativi (es. declaratoria d'ufficio di estinzione del reato per prescrizione), il giudizio del giudice di appello che ratifica il concordato resta limitato a quanto non oggetto di rinuncia; le censure proposte non rientravano tra quelle ammissibili. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende. In sede di merito (appello) la Corte di appello aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado ratificando il concordato, esclusa la recidiva e riconosciute le attenuanti, rideterminando le pene per i tre imputati.
Norme richiamate
Norma richiamata dal ricorrente per contestare la mancanza di prova oltre ogni ragionevole dubbio; la Corte ha ritenuto la doglianza generica e inammissibile in presenza di rinuncia derivante dal concordato.
Disciplina il patteggiamento in appello; la Corte ha richiamato che il concordato limita la cognizione del giudice sugli aspetti oggetto di rinuncia, sebbene non escluda totalmente la cassazione per specifiche questioni come la prescrizione.
Richiama le cause di non punibilità che il giudice deve dichiarare d'ufficio; la Corte sottolinea che tali obblighi non possono essere elusi dal concordato e restano sindacabili in cassazione se omessi.
Norma che consente di irrogare spese e sanzioni a carico dei ricorrenti in sede di cassazione; applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e alla somma di euro 3.000.
art. 444 e ss. cod. proc. pen.
Riferimento normativo in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti; utilizzato nella motivazione per distinguere l'istituto tradizionale dall'attuale patteggiamento in appello e la rilevanza della rinuncia alle impugnazioni.
Massime di principio
- Se davanti al giudice di appello le parti concordano pena e profili di responsabilità (patteggiamento in appello ex art. 599-bis), gli imputati rinunciano ai motivi coperti dal concordato: le censure attinenti a quei profili diventano generalmente inammissibili in cassazione.
- La Cassazione ammette il controllo anche per sentenze derivanti da concordato in appello solo su questioni che impongono un intervento d'ufficio del giudice di merito (ad es. omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione), non per doglianze generiche o relative a fatti e valutazioni rinunciati dalle parti.
- Il difensore deve evitare di rinunciare a profili strategici che potrebbero essere rilevanti in sede di cassazione (per esempio la prescrizione o vizi di nullità assoluta), pena l'improcedibilità delle future impugnazioni su quei punti.
- Le eccezioni sulla insufficienza della prova (art. 192 c.p.p.) possono essere esaminate in cassazione se non sono state espressamente oggetto di rinuncia nel concordato; se sono state oggetto di rinuncia, risultano inammissibili salvo casi particolari tassativamente riconosciuti.
- In presenza di un concordato in appello, la motivazione del giudice non è tenuta a rientrare su questioni non devolute: i ricorsi che insistono su tali punti saranno molto probabilmente dichiarati inammissibili.
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