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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08132/2026 del 02/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso proposto personalmente dal condannato contro l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende, ritenendo la somma equa in relazione ai profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)

La controversia

Il ricorrente, personalmente e senza sottoscrizione di difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione, ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare e rigettato quella di affidamento in prova. La Corte non entra nel merito delle misure alternative richieste, perché rileva d'ufficio un vizio formale dell'impugnazione: trattandosi di provvedimento e ricorso successivi al 3 agosto 2017, non è più consentito all'imputato o al condannato proporre personalmente ricorso per cassazione; il ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensore cassazionista. Per tale ragione il ricorso viene dichiarato inammissibile de plano.

Norme richiamate

  • art. 571, comma 1, c.p.p.

    dopo la riforma del 2017 esclude la facoltà dell'imputato/condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità de plano del ricorso che non rispetti i requisiti di forma introdotti dalla legge n. 103 del 2017

  • legge n. 103 del 2017

    ha escluso la possibilità per l'imputato e per il condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione, imponendo la firma del difensore cassazionista

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    richiamata per la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende in presenza di colpa nell'irritualità dell'impugnazione

Massime di principio

  • Dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato o dal condannato è inammissibile se non è sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • L'inammissibilità per difetto di valida sottoscrizione del ricorso può essere dichiarata de plano quando il vizio emerge ictu oculi dagli atti.
  • La sopravvenuta disciplina sulla forma del ricorso per cassazione opera anche nei confronti delle impugnazioni avverso provvedimenti emessi in materia di sorveglianza, se successivi alla data di entrata in vigore della riforma.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nell'irritualità dell'impugnazione, al versamento di una somma alla cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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