Cassazione Penale, Sentenza n. 16931/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Sirchia era imputato di rapina impropria (art. 110, 628 cp) per essersi impossessato di carburante del valore di circa euro 30, in concorso con altri, e per aver usato violenza e minacce all'addetto (tentativo di pugno e la frase "ora ammazzo a tutti e scasso tutta la pompa di benzina") per assicurarsi il possesso della refurtiva. In primo grado era stato condannato (2 anni e 8 mesi, multa di euro 1.000) con riconoscimento di attenuante ex art. 62, primo comma, n. 4 c.p., senza applicazione dell'aumento per recidiva; la Corte d'appello ha confermato. In cassazione il ricorrente ha dedotto: errata qualificazione del fatto (sosteneva trattarsi di insolvenza fraudolenta ex art. 641 c.p. con separata minaccia), carenza di motivazione sul dolo specifico della rapina e censura sulla mancata valutazione della recidiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la condotta integra la rapina impropria ai sensi dell'art. 628, comma 2 c.p., ritenendo che si sia realizzata una sottrazione (spossessamento invito domino) nonostante l'apparente richiesta di rifornimento, seguita immediatamente da violenza/minaccia finalizzate a mantenere il possesso. Ha escluso l'applicabilità dell'argomento difensivo che qualificava la fattispecie come insolvenza fraudolenta, ha ritenuto infondato il motivo sul dolo specifico e ha dichiarato inammissibile il motivo relativo alla recidiva (poiché il Tribunale non aveva applicato l'aumento). Segue la conferma della condanna di merito (pena e multa) e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Art. 110 richiede il concorso di più persone nell'azione; utilizzato per descrivere la partecipazione di più soggetti al fatto.
Descrive la rapina impropria: violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, finalizzate a mantenere il possesso della cosa sottratta o a procurare l'impunità. La Corte ha interpretato la sottrazione come condotta a forma libera, comprensiva anche di prelievi apparentemente leciti ma viziati da riserva mentale tali da costituire spossessamento 'invito domino'.
art. 628, comma 3 n.1 cod. pen.
Richiama l'aggravante prevista per la rapina commessa in più persone riunite; la fattispecie era contestata con tale aggravante.
Norma sull'insolvenza fraudolenta richiamata dalla difesa quale qualificazione alternativa; la Corte ha distinto l'insolvenza fraudolenta (che presuppone consenso e comportamento negoziale iniziale) dalla sottrazione tipica della rapina impropria e l'ha ritenuta non applicabile nel caso concreto.
art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen.
Circostanza attenuante riconosciuta dal Tribunale di primo grado e menzionata nella motivazione; la Corte non ha disconosciuto tale valutazione di merito.
art. 568, comma 4 cod. proc. pen.
Richiamato per escludere l'interesse alla censura della recidiva: se il giudice di merito non ha applicato l'aumento per recidiva, manca l'effetto ingravescente che giustificherebbe l'impugnazione su quel punto.
Massime di principio
- Il prelievo di carburante al distributore che si accompagna a fuga e stivaggio nel serbatoio può integrare una "sottrazione" (spossessamento invito domino) anche se il rifornimento è stato richiesto all'addetto: la determinante è la riserva mentale e l'intento di impossessarsi senza corrispondere il prezzo.
- Se alla sottrazione segue immediatamente violenza o minaccia utilizzate per assicurare il possesso o l'impunità, la condotta si inquadra nella rapina impropria (art. 628, comma 2), non nell'insolvenza fraudolenta.
- L'insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.) è configurabile quando il possessore/detentore acquiesce al comportamento negoziale e il soggetto non onora l'obbligazione per stato di insolvenza simulata; manca invece quando vi è un vero e proprio spossessamento fisico della cosa.
- Nella valutazione tra rapina impropria e reati a composizione bipartita (es. insolvenza fraudolenta + minaccia), occorre scrutinare la fase temporale: la sottrazione deve precedere la violenza/minaccia e la volontà iniziale dell'agente (riserva mentale) è elemento probatorio cruciale.
- Le circostanze attenuanti e l'applicazione o meno della recidiva sono valutazioni di merito; l'impugnazione in cassazione su questioni non produttive di un maggior carico sanzionatorio può essere dichiarata inammissibile.
- Prove indicative di rapina impropria: comportamento evasivo/fuga immediata, stivaggio del bene (es. serbatoio), minacce/violenza subito dopo il prelievo, testimonianze dell'addetto e assenza di trattativa o di conclusione contrattuale.
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