Cassazione Penale, Sentenza n. 16241/2026 del 05/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello per tre motivi principali: (1) violazione dell'art. 189 c.p.p. per presunta errata valutazione dell'individuazione fotografica (riconoscimento basato su una fotografia sottoscritta dalla persona offesa); (2) violazione dell'art. 189 c.p.p. e del principio del contraddittorio perché la Corte d'appello non avrebbe consentito alla difesa di pronunciarsi sulle modalità del riconoscimento e non avrebbe considerato una memoria difensiva prodotta successivamente; (3) vizio di motivazione per mancata correlazione tra il fatto descritto in imputazione (danneggiamento) e la condanna per ricettazione, con censura formale circa l'intestazione della sentenza.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, rilevando che la difesa aveva tacitamente acconsentito, nell'udienza di primo grado, all'acquisizione del fascicolo fotografico (assenza di opposizione) e che l'individuazione fotografica confermata in dibattimento è valutabile liberamente dal giudice in base all'attendibilità del teste; ha inoltre osservato che la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato il giudizio richiamando riscontri testimonali e immagini di videosorveglianza. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza: la Corte ha ritenuto che non sussista pregiudizio concreto per il diritto di difesa nonostante un errore materiale nell'intestazione, e che la ricostruzione del fatto sia stata oggetto di contraddittorio. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto che l'individuazione fotografica acquisita nelle indagini preliminari e poi confermata dal teste in dibattimento sia ammissibile e valutabile liberamente dal giudice; la mancanza delle cautele tipiche delle ricognizioni non determina automaticamente l'inutilizzabilità della prova se il teste ribadisce il riconoscimento e la sua attendibilità è valutata positivamente
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata come limite formale nella esposizione dei motivi di cassazione (il ricorso deve rispettare i limiti indicati dalla norma); la Corte ha ritenuto ammissibili e valutabili i motivi proposti nei limiti previsti
Applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali conseguente al rigetto del ricorso
art. 23 co. 8 d.l. n. 137/2020 e art. 8 d.l. 198/2022
Norme richiamate per il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; la Corte ha proceduto con le modalità consentite dalla normativa emergenziale citata
Massime di principio
- La mancata opposizione in udienza all'acquisizione di atti o fascicoli provenienti dalle indagini preliminari può equivalere a consenso implicito e precludere contestazioni successive sulla ammissibilità di tali prove
- L'individuazione fotografica effettuata in fase di indagine, se poi confermata dal teste in dibattimento, è comunque utilizzabile e la sua attendibilità è rimessa alla libera valutazione del giudice, salvo prova di concreto vizio procedurale
- Per preservare efficacemente eccezioni fondate su modalità di assunzione della prova o sul contraddittorio, la difesa deve sollevare le obiezioni nella sede processuale appropriata e tempestivamente; produzioni tardive o memorie successive senza tempestiva opposizione possono essere inefficaci
- La discrepanza formale tra l'intestazione di una sentenza e la motivazione non comporta automaticamente violazione del diritto di difesa: in sede di cassazione è necessario mostrare il concreto pregiudizio subito per l'esercizio della difesa
- Le doglianze generiche circa la prescrizione o altri profili devono essere supportate da specifica e circostanziata argomentazione per essere valutate favorevolmente in sede di legittimità
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