Cassazione Penale, Sentenza n. 20186/2023 del 11/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente aveva presentato istanza per la rideterminazione della pena risultante dall'ordine di esecuzione per la carcerazione sottoscritto il 07/04/2022 dal Procuratore della Repubblica. Il GIP di Messina, ritenendosi incompetente in favore del Tribunale di sorveglianza, ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza emettendo decreto inaudita altera parte. Porcino ha impugnato sostenendo che il Tribunale dell'esecuzione (GIP) fosse competente ad esaminare la richiesta e chiedendo un diverso computo della pena più favorevole.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: il GIP non poteva dichiarare l'inammissibilità de plano fuori dai casi tassativamente previsti dall'art. 666, comma 2, c.p.p. Le questioni di competenza e le questioni giuridiche di non univoca soluzione devono essere decise in sede di camera di consiglio con instaurazione del contraddittorio. Perciò la Corte ha annullato il decreto impugnato e ha rinviato il procedimento al GIP di Messina per una nuova delibazione preceduta dall'instaurazione del contraddittorio camerale.
Norme richiamate
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata
Il giudice dell'esecuzione può rilevare l'inammissibilità d'ufficio solo quando la richiesta sia manifestamente infondata nei termini indicati dall'art. 666, comma 2; al di fuori di questi casi è necessaria la trattazione in camera di consiglio con contraddittorio
Attribuisce al giudice dell'esecuzione il compito di verificare la legittimità e correttezza dell'ordine di esecuzione per la carcerazione, nei limiti e secondo le regole processuali previste
Giurisprudenza di legittimità (casi citati: Sez.1, n.24164/2004 Castellano; Sez.3, n.47402/2014 Chisci; Sez.5, n.34960/2007 Stara; Sez.1, n.23101/2005 Savarino)
La giurisprudenza stabilisce che l'inammissibilità può essere rilevata de plano solo quando i presupposti normativi risultano immediatamente insussistenti; questioni di diritto non univocamente risolvibili, ivi compresa la dichiarazione di incompetenza, devono essere trattate in camera di consiglio con contraddittorio
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione non può dichiarare l'inammissibilità dell'istanza de plano se la questione presenta profili giuridici non univoci: in tali casi è necessaria la camera di consiglio con instaurazione del contraddittorio
- L'art. 666, comma 2, c.p.p. delimita in modo tassativo i casi di rilevabilità d'ufficio dell'inammissibilità; fuori da tali ipotesi il provvedimento che dichiara inammissibile senza contraddittorio è annullabile
- Le questioni di competenza tra giudice dell'esecuzione e magistratura di sorveglianza, quando non siano manifestamente infondate, vanno decise in sede camerale e non con decreto inaudita altera parte
- Il giudice dell'esecuzione ha il potere/dovere di verificare la legittimità dell'ordine di esecuzione per la carcerazione (riferimento all'art. 665 c.p.p.), ma deve farlo rispettando le garanzie del contraddittorio quando la questione non è manifestamente infondata
- In situazioni analoghe, il rimedio pratico è richiedere o attendere la delibazione in camera di consiglio: la declaratoria d'incompetenza o il rigetto sommario senza contraddittorio sono vulnerabili in sede di impugnazione
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