Cassazione Penale, Ordinanza n. 30971/2026 del 12/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti e tre i ricorsi, confermando la condanna già pronunciata in appello. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Tre imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la loro condanna per tentato furto in abitazione. Il primo motivo denunciava vizio di motivazione per il mancato rinnovo dell'istruzione dibattimentale in appello, in relazione alla mancata assunzione della deposizione della persona offesa; la Corte ha rilevato che la persona offesa non risultava indicata nella lista testimoniale degli imputati e che, in ogni caso, la deposizione non era stata dimostrata come decisiva. Il secondo motivo contestava la mancata riduzione della pena "nel massimo" per il tentativo; la censura è stata ritenuta manifestamente infondata perché il tentativo non è un'attenuante ma una fattispecie autonoma, e perché la Corte territoriale aveva motivato in modo sufficiente l'esercizio del proprio potere discrezionale nella determinazione della pena. Il terzo motivo contestava il diniego della sospensione condizionale della pena, ma è stato ritenuto generico e meramente riproduttivo di una doglianza già esaminata in appello.
Norme richiamate
È stata confermata la condanna per tentato furto in abitazione; il tentativo viene trattato come fattispecie autonoma rilevante ai fini della responsabilità e del trattamento sanzionatorio.
Il tentativo non è qualificato come attenuante, ma come forma autonoma di reato rilevante ai fini della pena.
La fattispecie sostanziale contestata è il furto in abitazione, nella forma tentata.
Massime di principio
- La mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello non è censurabile se la prova asseritamente omessa non risulta ritualmente richiesta o indicata dalla parte e se non viene dimostrata la decisività della deposizione non assunta.
- La doglianza sulla misura della pena per il tentativo è infondata quando assume erroneamente il tentativo come se fosse una circostanza attenuante, poiché esso costituisce una fattispecie autonoma che incide sul trattamento sanzionatorio secondo il potere discrezionale del giudice.
- Il diniego della sospensione condizionale della pena deve essere specificamente censurato; un motivo generico o meramente riproduttivo di argomentazioni già esaminate in appello è inammissibile.
- In sede di legittimità, la motivazione sul trattamento sanzionatorio è insindacabile se la Corte di merito ha dato conto, in modo sufficiente, dell'esercizio del proprio potere discrezionale.
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