Cassazione Penale, Sentenza n. 18347/2024 del 09/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Piovini impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale relativamente alla pena residua di tre anni e dieci mesi per reati fiscali e concorsuali. Il Tribunale aveva motivato il diniego con l'insufficiente revisione critica della devianza, la scarsità del progetto risocializzante, la mancata disponibilità del condannato a svolgere attività riparatorie e dunque l'inadeguatezza delle opportunità proposte per il reinserimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse esercitato correttamente il potere discrezionale di valutazione, offrendo motivazione adeguata e congrua: pur tenendo conto delle relazioni degli organi osservativi, il giudice non è vincolato a esse e deve valutare la personalità, l'evoluzione dopo il fatto e la condotta attuale, ponderando la rilevanza degli elementi ai fini rieducativi e della previsione di recidiva. La Corte ha inoltre osservato che la precedente concessione di una misura alternativa può indicare l'inefficacia di quella misura nel conseguire la rieducazione e dunque non costituisce necessariamente un titolo a favore del beneficio. Infine, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Riferimento alla sospensione dell'esecuzione della pena; la norma disciplina i casi in cui l'esecuzione può essere sospesa. Nel caso di specie la pena residua risultava sospesa ai sensi del suddetto comma
Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012 (Tanzi)
Giurisprudenza che afferma che la concessione delle misure alternative è rimessa alla valutazione discrezionale del magistrato di sorveglianza, il quale deve verificare la "meritevolezza" e l'idoneità della misura a facilitare il reinserimento; richiamata per confermare il potere valutativo del giudice
Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017 (Arzu)
Precisazione che il giudice, pur basandosi sulle relazioni degli organi di osservazione, non è vincolato ad esse e deve apprezzare le informazioni sulla personalità, l'evoluzione post-fatto e la condotta attuale, parametrandole agli scopi rieducativi e ai profili di pericolosità
Sez. 1, n. 16442 del 10/02/2010 (Pennacchio)
Conferma che rientra nella discrezionalità del giudice di merito valutare l'idoneità della misura alternativa ai fini della risocializzazione e della prevenzione della recidiva, compresa la prognosi
Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992 (Caroso)
Principio per cui la valutazione discrezionale del giudice non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione adeguata e coerente secondo canoni logici
Massime di principio
- La concessione delle misure alternative alla detenzione è un esercizio discrezionale del giudice di sorveglianza e non automatica; la decisione è legittima se motivata adeguatamente.
- Il giudice deve considerare le relazioni degli organi osservativi ma non è vincolato ad esse; conta la valutazione complessiva della personalità, dell'evoluzione post-reato e della condotta attuale.
- La presenza di precedenti o di precedenti concessioni di misure alternative non determina automaticamente l'esito: precedenti lontani possono essere valutati ma non hanno valore decisivo; una precedente misura alternativa può essere interpretata come prova della sua inefficacia se non ha raggiunto l'obiettivo rieducativo.
- Fattori favorevoli (assenza di legami con criminalità organizzata, occupazione, esiti positivi di indagini socio-familiari) sono rilevanti ma non necessariamente determinanti: è richiesta anche la concretezza e adeguatezza del progetto risocializzante e la disponibilità del condannato a svolgere attività riparatorie.
- La motivazione deve esplicitare il nesso tra elementi istruttori e la prognosi di rischio/risocializzazione; decisioni prive di logica o di spiegazione sono sindacabili, mentre giudizi discrezionali ben motivati sono insindacabili in Cassazione.
- Per ottenere l'affidamento in prova è utile dimostrare fattori oggettivi e attuali di reinserimento (partecipazione a percorsi formativi, progetto concreto, impegno a attività riparatorie) e mostrare un'autentica revisione critica della propria condotta.
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