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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8868/2022 del 16/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Ancona con due motivi: 1) censurava il mancato riconoscimento della continuazione rispetto alla sentenza irrevocabile del Tribunale di Fermo dell'8/4/2014, sostenendo che i fatti (anche un tentativo di furto) fossero omogenei e riconducibili allo stesso disegno criminoso; 2) lamentava che il Tribunale di Ancona non aveva considerato che, in sede di esecuzione, il Tribunale di Perugia aveva già riconosciuto la continuazione per il primo gruppo di sentenze con ordinanza del 23/03/2021 (con diversa rideterminazione della pena), sicché la decisione successiva di Ancona determinerebbe un doppio giudizio sulla medesima questione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso e parzialmente dichiarato inammissibile il ricorso: ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente al riconoscimento della continuazione per il "primo gruppo" di sentenze (quelle indicate alla lettera A del dispositivo), perché il Tribunale di Perugia aveva già deciso la stessa questione in sede di esecuzione (vacatio per il principio del ne bis in idem applicato anche nella fase esecutiva). Per la restante parte (in particolare la doglianza relativa alla sentenza del Tribunale di Fermo) il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la motivazione che la parte non poteva parcellizzare la stessa richiesta davanti a più giudici e che il Tribunale dell'esecuzione di Ancona non poteva estendere la continuazione a una sentenza già passata in giudicato anteriormente; dunque nulla è stato pronunciato in favore della domanda di estensione alla sentenza di Fermo. P.Q.M.: annullamento senza rinvio limitato alla continuazione per i reati indicati al punto A) del dispositivo; il resto del ricorso dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma di riferimento per l'istanza in sede di esecuzione volta al riconoscimento della continuazione tra più sentenze; è la procedura tramite la quale è stata presentata la domanda di Amato.

  • art. 649 cod. proc. pen. (divieto di duplice giudizio / principio ne bis in idem)

    La Corte interpreta il divieto di un secondo giudizio come principio generale applicabile anche in fase esecutiva: se una prima domanda in sede di esecuzione è stata decisa e accolta in relazione allo stesso oggetto, una seconda domanda sullo stesso oggetto è improcedibile; ciò vale anche quando la seconda domanda riguarda sentenze ulteriori connesse allo stesso disegno criminoso, impedendo decisioni concorrenti o frazionate su un'unica valutazione unitaria.

Massime di principio

  • Il divieto di duplicazione del giudizio (ne bis in idem) si applica anche nella fase esecutiva: prima di proporre istanze di riconoscimento della continuazione occorre verificare l'esistenza di provvedimenti esecutivi già decisi sugli stessi fatti e sentenze.
  • Non è consentito frazionare la stessa richiesta di riconoscimento della continuazione davanti a più giudici dell'esecuzione: la parte deve presentare una domanda unitaria o rischia l'inammissibilità delle successive domande.
  • Se un giudice dell'esecuzione ha già deciso e accolto la richiesta in relazione a un gruppo di sentenze, un successivo provvedimento che decida la stessa questione è precluso e può essere annullato senza rinvio.
  • Quando si impugna un'ordinanza di esecuzione, distinguere chiaramente quali profili sono nuovi e quali riproducono questioni già decise: i profili già decisi non possono essere rinnovati davanti ad altro giudice.
  • In presenza di sentenze irrevocabili emesse in epoche diverse, l'ordine temporale e la completezza delle domande presentate influenzano la possibilità di estendere la continuazione: una decisione definitiva anterior può precludere valutazioni successive sul medesimo rapporto.

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