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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20767/2024 del 27/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha denunciato violazione di norme processuali per incompletezza e mancanza di motivazione della sentenza d'appello: la motivazione, dopo la ricostruzione del fatto, si interrompe nella parte relativa alla responsabilita' dell'imputato (mancanza della pagina 5), senza dare risposta ai molteplici motivi di appello, con conseguente pregiudizio dell'efficacia della difesa e violazione dell'art. 546, comma 1, lett. e) c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Firenze, altra sezione, per un nuovo esame che colmi le lacune motivazionali. La Corte ha ritenuto che l'assenza grafica di una pagina della motivazione impedisca di ricostruire l'iter logico sulla responsabilita' e costituisca nullita' non sanabile con la procedura di correzione dell'errore materiale (art. 130 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    La difesa ha evocato questa disposizione per lamentare la mancata risposta ai motivi di appello; la Corte ha rilevato che l'assenza di motivazione sul punto ostacola l'esercizio del diritto di difesa e il contraddittorio.

  • art. 130 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla Corte per escludere che il vizio sia sanabile mediante la correzione dell'errore materiale: l'assenza della pagina motivazionale e' un vizio di nullita' non emendabile con l'art. 130.

  • Sez. U, n. 42363 del 28/11/2006

    Principio secondo cui l'indecifrabilita' o la mancanza non limitata di parti della motivazione costituisce nullita' di ordine generale a regime intermedio, poiche' pregiudica il diritto al contraddittorio e all'impugnazione.

  • Sez. 6, n. 31392 del 07/10/2020 (Ziyat)

    Precisazione giurisprudenziale che la mancanza materiale di pagine della motivazione e' causa di nullita' quando impedisca di ricostruire l'iter logico-giuridico della decisione; vizio non sanabile con la procedura di correzione dell'errore materiale.

Massime di principio

  • La sentenza che risulti priva, incompleta o illeggibile nella parte motivazionale che riguarda la decisione sulla responsabilita' puo' essere annullata per nullita: la mancanza materiale di pagine non e' sanabile con la semplice correzione dell'errore materiale.
  • Il vizio motivazionale che impedisce di ricostruire l'iter logico-giuridico della decisione lede il diritto al contraddittorio e alla difesa, rendendo necessario il rinvio per nuovo esame da parte del giudice di merito.
  • In caso di copia di sentenza incompleta, difesa e parti devono segnalare immediatamente la carenza e chiedere l'integrazione; in presenza di reale assenza motivazionale, l'unico rimedio efficace e' l'impugnazione con richiesta di annullamento e rinvio.
  • Differenziare i casi: piccole illeggibilita' o errori formali limitati possono essere sanati diversamente; invece l'assenza sostanziale di motivazione o di pagine e' vizio grave e non emendabile con procedure materiali.

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