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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26905/2022 del 12/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Torino che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP di Ivrea per i reati di rapina aggravata in concorso e lesioni (capi A, B, D, E). I motivi principali erano: vizio di motivazione sul riconoscimento dei gravi indizi di colpevolezza, con particolare contestazione dell'identificazione fotografica che avrebbe retto la contestazione relativa al capo D) e della valutazione complessiva delle prove; contraddittorietà e incertezza circa il contributo concorsuale nei reati A) e B), sostenendo che la ricostruzione si fondava unicamente su dichiarazioni lacunose della vittima; infine censura del diniego delle misure cautelari meno afflittive non adeguatamente motivato, nonostante un unico precedente non specifico e la diversa posizione del complice.

La decisione

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto la motivazione del tribunale di merito congrua e priva di manifesta illogicità: le vittime avevano fornito indicazioni precise e circostanziate, l'identificazione del Mozzillo era corroborata da servizi di polizia (inseguimento dell'auto dei rapinatori) e dall'insieme degli elementi indiziari. Le censure che chiedevano una rivalutazione delle prove sono state ricondotte all'inammissibilità in cassazione, stante i limiti del sindacato di legittimità. Quanto alle esigenze cautelari, il tribunale aveva adeguatamente motivato il rischio concreto e attuale di recidiva e la gravità delle condotte (rapine notturne in gruppo con uso di violenza e armi), giustificando il diniego di misure meno afflittive. Per effetto della dichiarazione d'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende; è stata disposta la trasmissione della sentenza al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 273 cod. proc. pen.

    La valutazione dell'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza è sindacabile in Cassazione solo se produce violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione; non è consentito un riesame del merito delle prove.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese per il ricorrente all'esito di dichiarazione d'inammissibilità del ricorso in Cassazione; applicata per imporre il pagamento delle spese processuali.

  • art. 94 disp. att. cod. proc. pen.

    comma 1-ter e comma 1-bis

    Disposizioni sull'adempimento a seguito di decisione che non determina rimessione in libertà; la copia della decisione deve essere trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario per gli effetti previsti.

  • giurisprudenza delle Sezioni Unite (citata)

    Cass. Sez. Un. sent. n. 11 del 22/03/2000 e successivi richiami

    Principio secondo cui il controllo della Cassazione sulle misure cautelari è limitato alla verifica della completezza, congruenza e non illogicità della motivazione del giudice di merito, non alla rivalutazione delle prove.

Massime di principio

  • In Cassazione le censure sulle misure cautelari devono dimostrare la violazione di norme o la manifesta illogicità della motivazione; non è consentito chiedere una diversa valutazione del merito probatorio già compiuta dal giudice di merito.
  • Un'identificazione fotografica o testimoniale può fondare gravidi indizi se è circostanziata e corroborata da altri elementi investigativi (es. inseguimento, riscontri delle Forze dell'Ordine).
  • Il diniego di misure meno afflittive è legittimo quando il giudice motivi il concreto e attuale pericolo di reiterazione del reato o la gravità delle condotte; argomentazioni generiche del ricorrente sono inidonee a rovesciare tale valutazione.
  • Le censure di mera contraddittorietà o insufficienza motivazionale sono ammissibili in cassazione solo se la contraddittorietà è manifesta nel testo e tale da configurare illogicità o violazione di legge.
  • Il ricorso manifestamente infondato può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p. e misure analoghe), per cui occorre valutare attentamente la fondatezza delle doglianze prima di proporre ricorso.

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