Cassazione Civile, Ordinanza n. 02090/2025 del 29/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La lavoratrice aveva svolto una serie di rapporti di lavoro a tempo determinato con un ente del settore teatrale tra il 1997 e il 2011. In giudizio chiedeva che fosse dichiarata illegittima la clausola di termine apposta ai contratti, con conseguente conversione del rapporto a tempo indeterminato, oltre al pagamento delle differenze retributive e di una somma risarcitoria per la violazione del limite massimo di durata dei rapporti a termine e della parità di trattamento. La Corte d’appello aveva rigettato la domanda ritenendo che, ai fini del computo dei 36 mesi, non dovessero essere considerati i periodi anteriori al 2001 perché regolati dalla l. n. 230/1962 e quelli del periodo transitorio 2008-2009; il ricorso per cassazione censurava tale impostazione con due motivi: (1) violazione dell’art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368/2001, per avere escluso dal computo i contratti stipulati tra il 1997 e il 2001; (2) violazione dell’art. 1, comma 43, lett. b), l. n. 247/2007, per non avere incluso nel conteggio anche i contratti del periodo transitorio, assumendo che tali periodi dovessero comunque essere conteggiati ai fini del superamento del limite massimo di 36 mesi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, dichiarato inammissibile il secondo, cassato la sentenza impugnata e deciso nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c. Ha quindi confermato le statuizioni di primo grado, dichiarando la violazione da parte del datore di lavoro dell’art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368/2001 e condannandolo al pagamento in favore della lavoratrice di una somma pari a sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori, a titolo di risarcimento del danno. Ha inoltre regolato le spese ponendole in larga parte a carico dell’ente resistente.
Norme richiamate
art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368/2001
"qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi [...] il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato"
Ai fini della verifica del limite massimo di durata di 36 mesi devono essere conteggiati anche i contratti a termine già stipulati in precedenza, indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro; la disciplina mira a prevenire l'abusiva reiterazione dei rapporti a termine.
art. 1, comma 43, legge n. 247/2007
"il periodo di lavoro già effettuato alla data di entrata in vigore della presente legge si computa, insieme ai periodi successivi di attività ai fini della determinazione del periodo massimo di cui al citato comma 4-bis, decorsi quindici mesi dalla medesima data"
La norma transitoria impone di computare anche il lavoro già svolto prima dell'entrata in vigore della legge ai fini del limite massimo di durata, una volta decorso il termine indicato dalla disposizione.
art. 1, comma 43, lett. a), legge n. 247/2007
"i contratti a termine in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano fino al termine previsto dal contratto"
La disposizione conferma la continuità dei contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge, senza escluderli in via generale dal meccanismo di computo della durata complessiva.
art. 1, comma 43, lett. b), legge n. 247/2007
"il periodo di lavoro già effettuato alla data di entrata in vigore della presente legge si computa"
La censura del ricorrente è stata ritenuta inammissibile per mancata impugnazione incidentale della statuizione di primo grado sul punto, poi passata in giudicato.
art. 1, lett. e), legge n. 230/1962
I rapporti che rientravano in tale previsione vanno considerati nel computo del limite dei 36 mesi, poiché la verifica non riguarda la legittimità originaria del termine secondo la disciplina previgente, ma l'abusiva reiterazione complessiva dei contratti a tempo determinato tra le stesse parti.
art. 1, lett. a), legge n. 230/1962
La disciplina delle attività stagionali non è sovrapponibile alle scritture del personale artistico e tecnico della produzione di spettacoli; non può quindi essere utilizzata per escludere dal computo i rapporti artistici del settore dello spettacolo.
Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso la causa nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.
Direttiva 1999/70/CE
La normativa nazionale va interpretata in modo conforme alla direttiva, che impone agli Stati membri di prevenire l'abusivo ricorso a una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato.
Massime di principio
- Ai fini del limite massimo di durata dei contratti a termine tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, devono essere computati anche i rapporti precedenti stipulati sotto una disciplina previgente, se rilevanti nella successione contrattuale che conduce al superamento del tetto legale.
- La verifica del superamento del limite di durata non attiene alla sola legittimità originaria della singola clausola di termine, ma alla complessiva successione dei contratti e alla prevenzione dell'abusiva reiterazione del lavoro a termine.
- Nel settore dello spettacolo, la mera natura artistica o la programmazione di spettacoli non bastano da sole a giustificare la reiterazione dei contratti a termine: occorrono ragioni obiettive precise e concrete, da interpretare in senso rigoroso e restrittivo.
- Le disposizioni transitorie sul computo dei periodi di lavoro già svolti devono essere applicate nel senso di includere anche il pregresso rapporto a termine ai fini della soglia massima, salvo che sia intervenuto un giudicato interno sul punto.
- Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito, confermando la decisione di primo grado.
- rami
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