Cassazione Penale, Sentenza n. 25003/2022 del 30/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta il 24/06/2021 nei confronti del giudice dott. Claudio Paris. Il ricorrente sosteneva che il giudice aveva emesso il 28/01/2019 un decreto (autorizzazione alla riapertura delle indagini) in un procedimento riunito relativo a fatti connessi, atto ritenuto pregiudicante e causa di incompatibilità. La difesa ha affermato di aver avuto conoscenza effettiva del provvedimento solo il 22/06/2021 a causa della mole e complessità degli atti depositati a seguito dell'avviso ex art. 415-bis, e ha sollevato la necessità di rimessione alle Sezioni Unite per presunto contrasto giurisprudenziale sulla rilevanza dell'autorizzazione ex art. 414 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il provvedimento pregiudicante fosse depositato negli atti del procedimento e messo a disposizione dell'imputato e del difensore fin dalla notificazione dell'avviso ex art. 415-bis (16/06/2020), per cui la dichiarazione di ricusazione proposta il 24/06/2021 è tardiva. La Corte ha affermato che la conoscenza degli atti per mezzo del difensore è imputabile all'imputato, che i termini di cui all'art. 38 c.p.p. sono perentori e che la presunta difficoltà di consultazione per il numero di fogli non giustifica il ritardo. Ha altresì escluso che la mancata astensione del giudice costituisca autonoma causa di ricusazione (può rilevare solo disciplinarmente) e ha ritenuto inammissibile la questione connessa; ha respinto l'istanza di rimessione alle Sezioni Unite in ragione della tardività della ricusazione. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e sono state disposte le relative statuizioni sulle spese (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Notifica dell'avviso e deposito degli atti che mette a disposizione le parti del materiale istruttorio; costituisce momento di conoscibilità processuale degli atti rilevanti ai fini della decorrenza dei termini per la ricusazione.
Termini per proporre la dichiarazione di ricusazione; sono perentori e la decorrenza non può essere posticipata per la mera difficoltà di consultazione degli atti, salvo il caso di forza maggiore o caso fortuito (art. 175).
Ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che possono giustificare il mancato rispetto dei termini processuali; va provata per sospendere gli effetti decadenziali.
Cause di incompatibilità del giudice; la loro esistenza, se non tempestivamente dedotta, non invalida automaticamente gli atti.
Elenca le cause di ricusazione; la mancata astensione non aggiunge autonome cause di ricusazione oltre quelle previste.
Effetto dell'astensione accolta (annullamento dell'atto impugnato se accolta tempestivamente); non rende però la mancata astensione una causa autonoma di ricusazione.
Attribuisce al difensore facoltà e diritti riconosciuti all'imputato; giustifica l'imputabilità all'imputato della conoscenza degli atti avvenuta tramite il difensore.
Nullità degli atti: l'esistenza di cause di incompatibilità non dedotte tempestivamente non determina necessariamente nullità degli atti secondo l'articolo citato.
Riguarda l'autorizzazione alla riapertura delle indagini; oggetto del contrasto giurisprudenziale sulla sua rilevanza come atto pregiudicante per la ricusazione.
Disposizione richiamata per le conseguenze a carico della parte soccombente (spese) in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La conoscenza degli atti processuali da parte del difensore è attribuibile all'imputato: se un atto rilevante è depositato e reso disponibile tramite gli istituti previsti (es. avviso ex art. 415-bis), il termine per proporre la ricusazione inizia a decorrere da quella messa a disposizione.
- La mera difficoltà materiale di consultazione (molto materiale/numero elevato di pagine) non sospende i termini perentori: occorre invocare e provare il caso fortuito o la forza maggiore (art. 175 c.p.p.) per giustificare un ritardo.
- La mancata astensione del giudice non costituisce di per sé una causa autonoma di ricusazione né una nullità processuale: può rilevare sul piano disciplinare, ma la parte deve tempestivamente proporre la ricusazione se intende contestare la legittimazione del giudice.
- Se l'atto pregiudicante è stato emesso in un diverso procedimento e non è stato reso conoscibile alle parti nel procedimento attuale, la decorrenza del termine può richiedere la effettiva conoscenza; ma quando gli atti del procedimento riunito sono stati versati e notificati, la conoscenza si presume.
- In presenza di contrasto giurisprudenziale significativo, la rimessione alle Sezioni Unite è strumento possibile, ma non può essere usata per eludere requisiti di tempestività: questioni precluse per tardività non consentono la riammissione del tema in Cassazione.
- Per evitare decadenze è consigliabile che la difesa esamini tempestivamente gli atti depositati a seguito di avvisi ex art. 415-bis e, se necessario, proceda subito con procura speciale per eventuali atti personalissimi (ricusazione).
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