Cassazione Penale, Sentenza n. 16152/2024 del 17/04/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale di Pisa del 06/10/2023 che aveva dichiarato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per una presunta nullità della notifica e aveva restituito gli atti al Pubblico Ministero. Il ricorrente deduceva violazione di legge (artt. 416, 419 e 420-bis c.p.p.), rilevando che la notifica della richiesta di rinvio a giudizio era avvenuta regolarmente il 18/09/2019 dopo un periodo di sospensione per irreperibilità dell'imputato e che, se vi era nullità relativa alla notificazione, il giudice avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare la nullità del decreto che dispone il giudizio con consequente regressione del procedimento, e non dichiarare l'annullamento della richiesta di rinvio e restituire gli atti al PM, provvedimento peraltro avulso dal sistema qualora finalizzato a far eseguire al PM la rinnovazione della notificazione che spetta al giudice dell'udienza preliminare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato. Ha giudicato l'ordinanza impugnata "abnorme" nella parte in cui, fondandosi sulla ritenuta irregolarità della notificazione, dichiarava la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e disponeva la restituzione degli atti al Pubblico Ministero per la rinnovazione della notificazione. La Corte ha ricordato che, in presenza di vizi di notificazione, il rimedio corretto è la dichiarazione di nullità del decreto che dispone il giudizio con regressione del procedimento (regresso consentito), oppure, ove il provvedimento giudiziale sia solo errato ma non abnorme, il PM può rinnovare gli atti; tuttavia l'atto impugnato qui era strutturalmente avulso dal sistema poiché demandava al PM un adempimento (la rinnovazione della notificazione della richiesta di rinvio) che, ex art. 419 c.p.p., compete all'ufficio del giudice. Per questi motivi la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Pisa.
Norme richiamate
Usato per distinguere gli effetti della nullità dell'avviso di conclusione indagini: la regolare notificazione dell'avviso esclude che, per quel motivo, possa pronunciarsi la nullità della richiesta di rinvio a giudizio.
Richiama la competenza del giudice dell'udienza preliminare in ordine alla notificazione della richiesta di rinvio a giudizio: la Corte rileva che la rinnovazione di tale notificazione è attribuita all'ufficio del giudice e non al Pubblico Ministero, perciò la restituzione degli atti al PM per la rinnovazione appare avulsa dal sistema.
Norma citata nell'ambito delle censure sul procedimento per la richiesta di rinvio a giudizio; la Corte la considera nel complesso del sistema delle notificazioni e dei rimedi per le nullità processuali.
Riferita all'avviso di conclusione delle indagini preliminari: la Corte osserva che il Tribunale stesso aveva riconosciuto la regolare notificazione dell'avviso, il che esclude la nullità della successiva richiesta di rinvio per quel motivo.
Norma che autorizza il Procuratore a proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza impugnata; atto procedurale da cui trae origine il ricorso qui deciso.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Norma procedimentale richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale nel procedimento di cassazione.
Massime di principio
- Se la nullità riguarda la notificazione dell'avviso di conclusione indagini (art. 415-bis), ma l'avviso è stato in realtà regolarmente notificato, non si può dedurre la nullità automatica della richiesta di rinvio a giudizio.
- In caso di vizio di notificazione che incide sul decreto che dispone il giudizio, il rimedio corretto è la dichiarazione di nullità del decreto e la regressione del procedimento alla fase precedente ("regresso consentito"), non necessariamente la dichiarazione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio con restituzione degli atti al PM.
- La restituzione degli atti al Pubblico Ministero per rinnovare una notificazione che, per legge, compete al giudice dell'udienza preliminare può rendere il provvedimento "abnorme" e quindi annullabile in Cassazione senza rinvio.
- Un provvedimento giudiziale che dichiari erroneamente la nullità di atti processuali non è sempre abnorme: va valutato se il suo contenuto rientra nei poteri del giudice e se i suoi effetti possano concretamente pregiudicare lo svolgimento successivo del processo.
- Quando il giudice erri nel disporre l'invalidazione di un atto per vizi di notificazione, occorre verificare quale soggetto sia effettivamente incaricato dalla legge dell'adempimento correttivo (PM o giudice) prima di disporre la restituzione degli atti.
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