Ordinanza n. 149/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della disposizione dirigenziale del 16.10.2025 avente ad oggetto “Dichiarazione di inefficacia della SCIA n.-OMISSIS-del 31.5.2017 relativa all'esercizio di attività di vicinato non alimentare in locale commerciale sito in Napoli Via Nazionale n. 1 e 2 e per il conseguente divieto di prosecuzione delle suddette attività ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 241/90 e s.m.i.”, nonché di tutti gli atti presupposti, ivi compresa la comunicazione di avvio del procedimento del 14.10.2025 e le note della Questura di Napoli del 6.10.2025 e del 10.10.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: disposizione dirigenziale comunale di dichiarazione di inefficacia della SCIA e divieto di prosecuzione dell'attività commerciale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone previamente la sospensione cautelare, la disposizione dirigenziale del 16 ottobre 2025 con cui il Comune di Napoli ha dichiarato inefficace una SCIA del 31 maggio 2017 relativa all'esercizio di attività di vicinato non alimentare e ha vietato la prosecuzione dell'attività ai sensi dell'art. 19, comma 4, l. 241/1990. Sono stati impugnati anche la comunicazione di avvio del procedimento e le note della Questura di Napoli. Dalla motivazione emerge che l'attività commerciale si sarebbe rivelata idonea a costituire un canale di copertura e commistione con attività illecite, consistenti nella vendita non autorizzata di preziosi, svolta con modalità atte a eludere i controlli di tracciabilità e a incrementare il rischio di ricettazione e riciclaggio. Il ricorrente ha contestato gli atti chiedendone l'annullamento e la sospensione, ma il testo dell'ordinanza non specifica analiticamente i singoli motivi di legittimità dedotti.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare. Nel bilanciamento degli interessi ha ritenuto prevalente l'interesse pubblico alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, mediante la preclusione dell'attività di vendita al dettaglio, considerata concretamente funzionale alla copertura o commistione con l'attività illecita. Il Collegio ha inoltre valorizzato il precedente provvedimento della Questura, con cui era stato vietato il commercio di oggetti preziosi e sospesa per quindici giorni la licenza di vendita al dettaglio per violazione dell'art. 127 T.U.L.P.S. Ha ritenuto che il silenzio sulla reale natura dell'attività e sull'effettivo stato dei luoghi avesse potuto indurre l'amministrazione in errore sui fatti o sui presupposti di legge, elidendo il legittimo affidamento del ricorrente. Di conseguenza, non risultava ostativo il limite temporale all'esercizio dell'autotutela previsto dall'art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990, richiamato dall'art. 19, comma 4. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Dichiarazione di inefficacia della SCIA e divieto di prosecuzione dell'attività
La disposizione è richiamata quale base del potere comunale di impedire la prosecuzione dell'attività segnalata e quale norma che richiama l'art. 21-nonies, comma 2-bis, per l'esercizio del potere in presenza di false rappresentazioni o condotte del privato.
art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990
costituisce il presupposto giustificativo della previsione di un limite temporale all’esercizio del potere di autotutela
Il limite temporale all'autotutela non opera, secondo il giudice, quando il legittimo affidamento è eliso da una falsa rappresentazione o dall'omissione di informazioni rilevanti che abbia indotto l'amministrazione in errore sulla realtà fattuale o sui presupposti di legge.
art. 127 T.U.L.P.S.
violazione dell’art. 127 del T.U.L.P.S.
La violazione ha fondato il precedente divieto questorile di vendita di oggetti preziosi e la sospensione per quindici giorni della licenza per attività di vendita al dettaglio, elementi valorizzati nella valutazione cautelare.
È richiamato quale base processuale della domanda cautelare incidentale.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare avverso il divieto di prosecuzione di un'attività segnalata tramite SCIA, l'interesse pubblico alla sicurezza e all'ordine pubblico può prevalere sull'interesse del privato quando l'attività risulti concretamente idonea a fungere da canale di copertura o commistione con attività illecite.
- Il limite temporale all'esercizio dell'autotutela richiamato dall'art. 19, comma 4, l. 241/1990 non tutela l'affidamento del privato quando la sua condotta, consistente in false rappresentazioni o nell'omissione di informazioni rilevanti sulla reale attività o sullo stato dei luoghi, abbia indotto l'amministrazione in errore sui fatti o sui presupposti di legge.
- La pregressa adozione di provvedimenti repressivi dell'autorità di pubblica sicurezza per l'esercizio non autorizzato di attività connesse alla vendita di preziosi costituisce elemento rilevante per valutare, in sede cautelare, la prevalenza dell'interesse pubblico alla preclusione dell'attività commerciale.
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